Per adempiere agli obblighi di pubblicazione secondo la legge 190 sull’Anticorruzione, ogni anno le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare le informazioni richieste all’interno del file XML.
Possono verificarsi però dei casi particolari che esulano dalla “normale” gestione di un appalto, in questi casi come deve avvenire la pubblicazioni dei dati?

Può accadere, ad esempio, che vi sia una gestione congiunta di un appalto, cioè che una Stazione appaltante si occupi di gestire l’appalto fino all’aggiudicazione, cedendo poi lo stesso, in un secondo moment,o ad una seconda stazione appaltante che si occuperà della parte esecutiva.

In questo caso il CIG in oggetto da quale SA deve essere pubblicato?
Quando viene migrato il CIG da una stazione appaltante all’altra, operazione da effettuare con il supporto dell’ANAC a cui va inoltrata richiesta tramite fax, la titolarità e la responsabilità dello stesso viene assegnata alla stazione appaltante che lo prende in carico, pertanto l’obbligo di pubblicazione dello stesso nel file XML sarà a carico della stazione appaltante a cui è stato ceduto.

E se la stazione appaltante non avesse tutti i dati necessari?
In questa casistica si potrebbe verificare che la stazione appaltante a cui è stato ceduto il CIG abbia alcune carenze informative in relazione all’appalto che era stato gestito da un’altra SA, in questo caso sarà cura della nuova stazione appaltante “reperire le informazioni mancarti presso il soggetto che ha espletato la gara” per poterle riportare nel file XML secondo la legge 190, come specificato nella FAQ C5 pubblicata da ANAC.

Solitamente un affidamento di lavori/servizi/forniture si sviluppa e viene gestito attraverso una serie di fasi, quali:

  • creazione gara, acquisizione codice gara e CIG
  • negoziazione e aggiudicazione
  • inizio esecuzione del contratto
  • esecuzione e avanzamento del contratto
  • conclusione del contratto
  • collaudo.

Poi a seconda della tipologia di affidamento e del verificarsi di alcuni eventi, è possibile inviare schede relative a varianti, subappalti, accordi bonari, ritardi o sospensioni, istanze di recesso o accordi bonari.

Essendo le tipologie di affidamenti molto variegate, spesso può capitare di non aver ben chiare le regole che determinano l’invio o meno di una scheda piuttosto che di un’altra e le informazioni che occorre comunicare in funzione di quella scheda.

Andiamo di seguito a chiarire in quali casi occorre inviare la scheda di conclusione.
I casi per cui è prevista la scheda di conclusione sono i seguenti:

per i settori ordinari

  • contratti sopra soglia (intendendo come soglia quella di 40.000 k, come da comunicato ANAC)
  • accordo quadro sopra soglia
  • adesione con successivo confronto competitivo sopra soglia
  • adesione con successivo confronto competitivo sopra soglia

per i settori speciali

  • contratti sopra soglia, per i settori speciali non è obbligatoria, salvo il caso di interruzione anticipata dell’esecuzione del contratto
  • accordo quadro sopra soglia.

Quali informazioni sono obbligatorie per l’invio della scheda di conclusione?

Per inviare la scheda di conclusione occorre specificare la data di ultimazione dei lavori ed in caso di interruzione la motivazione della risoluzione del contratto.

Sarebbe fortemente utile poter disporre di uno strumento che guidi l’operatore nella compilazione dei dati dando evidenza delle carenze informative prima che vengano inviate al SIMOG.
GGAP è in grado, prima di inoltrare le informazioni al SIMOG, di evidenziare i campi dove mancano le informazioni e portare l’utente direttamente sull’errore segnalato. Per ulteriori informazioni clicca qui.

L’emendamento 7.301 presentato il 24/03/2015 nell’Assemblea del Senato ha visto la sua evoluzione nell’approvazione della legge anticorruzione 69/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.124 del 30 maggio 2015 ed entrerà in vigore il prossimo 14 Giugno.

Ma cosa prevede questa nuova legge in materia di anticorruzione?

Tale legge, più conosciuta come DDL Grasso, contiene le “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione di associazioni di tipo mafioso e di falso bilancio”, nello specifico prevede un aumento delle pene previste per i reati di corruzione, peculato e induzione indebita, introducendo nuovamente il reato di falso in bilancio per le false comunicazioni da parte degli amministratori punibili con la reclusione.

Cosa cambia per le stazioni appaltanti?

Parte rilevante del presente DDL è contenuta nell’articolo 8 in cui vengono dettagliate le modifiche alla Legge 190/2012, relativa alla Trasparenza che pone le basi per la gestione dei dati degli affidamenti pubblici da raccogliere nel file XML da pubblicare e comunicare all’ANAC ogni anno.

Nella fattispecie, rivestono carattere di importanza le seguenti modifiche:

  • modifica dell’art.1 comma 2 secondo cui viene previsto che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche contemplata nella stessa Legge 190 eserciti anche compiti di vigilanza e controllo sui contratti di cui agli artt. 17 e seguenti del D. Lgs. 163/2006
  • modifica dell’art. 1 comma 32 secondo cui viene previsto che le informazioni contemplate dal detto articolo della stessa Legge 190, siano trasmesse ogni semestre alla Commissione di cui al precedente punto 1 (identificata nella figura di ANAC).

Pertanto, oltre all’adempimento annuale dell’elaborazione e della pubblicazione del file XML, una volta emanato il decreto attuativo della legge Grasso in cui verranno forniti dettagli sulle modalità di comunicazione e le specifiche del set informativo da comunicare, si presume che le stazioni appaltanti dovranno comunicare il medesimo file anche con cadenza semestrale.

Probabilmente tale manovra, che in un primo momento potrà essere percepita come un ulteriore aggravio del carico di lavoro, in realtà, ha alla base il tentativo di alleggerire la lavorazione dei dati che la stazione appaltante si trova ad affrontare a fine anno, guidandola e supportandola in un percorso in itinere che la spinga ad aggiornare e a gestire i dati più frequentemente, così da suddividere il carico di lavoro nell’arco dell’intero anno.

Come affrontare facilmente la gestione degli adempimenti?

Viene da se che ormai la continua evoluzione normativa modifica ed amplia la struttura e la quantità dei dati che vengono richiesti con una periodicità sempre più frequente anche da altre istituzioni; ne consegue che la stazione appaltante, per poter rispettare tutti gli obblighi previsti senza eccessivi affanni, ha bisogno di poter disporre di un sistema strutturato e centralizzato che permetta agli operatori di digitare le informazioni il meno possibile, ottimizzando i tempi di lavorazione e di avere tutti i dati in casa per monitoraggio e pubblicazione degli stessi attraverso un semplice click.
GGAP è un strumento in grado di fare tutto questo. Per maggiori informazioni clicca qui.

Può capitare di far confusione tra le soglie economiche a cui fare riferimento per la trasmissione delle informazioni ad ANAC e le soglie comunitarie.

Tentando di fare chiarezza su questo punto andiamo ad analizzare brevemente di seguito le due casistiche.

Quali sono le soglie economiche riferibili agli obblighi di trasmissione delle informazinoi ad ANAC ?
L’ANAC, attraverso il Comunicato del suo Presidente del 15 Luglio 2011, ha comunicato e chiarito le soglie economiche di riferimento per la trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per le Stazioni Appaltanti appartenenti ai settori ordinari e speciali.

Come da comunicato: “[…] a far data dalla pubblicazione in GU della citata legge di conversione, la soglia minima di importo per l’invio dei dati viene ricondotta, per i settori ordinari e speciali, al valore di 40.000 euro anche per gli appalti di servizi e forniture, così come già in precedenza stabilita in relazione agli appalti di lavori.[…]”.

Questa soglia, che si riferisce a tutti i tipi di affidamenti e tipo di settori (speciale e ordinario), regola gli affidamenti per cui le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare i dati attraverso il SIMOG.

Quali sono invece le soglie comunitarie?
Le soglie sopra citate non vanno confuse con le soglie comunitarie, che invece, secondo il principio di “rilevanza comunitaria”, vanno ad definire gli importi di riferimento, oltrepassati i quali, si deve applicare la direttiva comunitaria sugli appalti pubblici e non più quella nazionale.

Il Regolamento UE n. 1336/2013 ha sancito le nuove soglie comunitarie di riferimento, di seguito riportate:

  • 134.000 per appalti di forniture e servizi effettuati da stazioni appaltanti identificate come autorità governative centrali
  • 207.000 per appalti di forniture e servizi effettuati da amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
  • 5.186.00 per appalti di lavori.

Per i settori speciali invece le nuove soglie sono:

  • 414.000 euro per appalti di servizi e forniture
  • 5.186.00 per appalti di lavori.

Alla luce di quanto appena detto, si sottolinea pertanto che, per quanto riguarda i dati degli affidamenti pubblici da comunicare all’ANAC tramite il SIMOG, ai fini degli adempimenti del D.Lgs. 163/2013, la soglia da tener presente è quella dei 40.000 sia che la stazione appaltante appartenga al settore ordinario che al settore speciale.

Secondo il D.Lgs. 190/2012 sulla Trasparenza, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare ogni anno all’interno del file XML il dettaglio delle somme liquidate per ciascun affidamento.

Ma cosa si intende per somme liquidate?
Secondo la Deliberazione n.26/2013 , tali somme rappresentano l’importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA, cioè la somma che corrisponde all’importo complessivo che una stazione appaltante liquida nell’arco dell’anno.

Come si calcola l’importo delle somme liquidate?
L’importo in oggetto deve essere inteso e riportato al netto dell’IVA e al lordo delle ritenute operare per legge. Ovviamente può verificarsi il caso in cui un affidamento non si concluda con la chiusura dell’anno solare, in questo caso al termine dell’anno di riferimento dell’XML (si ricorda che ogni anno l’ANAC fornisce le specifiche temporali di riferimento per l’XML da pubblicare, solitamente il periodo di riferimento ha come termine finale il 31 dicembre), la stazione appaltante nel campo delle somme liquidate andrà a specificare l’effettivo e parziale importo liquidato fino ad allora, che verrà poi aggiornato con le comunicazioni degli anni successivi.

La stessa ANAC nella sezione C delle FAQ riporta quanto segue:
” se all’atto di una comunicazione annuale ex L.n.190/2012 l’appalto dovesse risultare ancora in corso di espletamento, l’importo da specificare non potrà che essere commisurato alle somme liquidate sino a quel momento. Tale ultimo dato sarà suscettibile di incremento in occasione delle successive comunicazioni, fino al raggiungimento dell’importo complessivamente liquidato in forza degli atti contrattuali stipulati.”.

Nuove modalità in arrivo per la fase di pubblicazione e perfezionamento della gara sul Sistema Informativo MOnitoraggio Gare (SIMOG) dell’ANAC per le procedure di scelta del contraente di tipo ristretta o negoziata.

Fino ad oggi la procedura di pubblicazione/perfezionamento della gara e di tutti i suoi CIG richiedeva l’inserimento della data di pubblicazione e della data di scadenza presentazione offerte, che generalmente coincide con la data di scadenza dei pagamenti, per tutte le tipologie di procedura.

Se la tipologia di gara prevedeva la pubblicazione del bando di gara era obbligatorio l’inserimento dell’allegato “Bando di gara” ed era facoltativo l’inserimento del disciplinare così come se la procedura prevedeva la pubblicazione della lettera di invito era obbligatorio l’inserimento dell’allegato “Lettera di invito”.

Questa “metodologia” di pubblicazione/perfezionamento era valida indipendentemente dalla tipologia di trattativa.

Nelle nuove modalità di pubblicazione/perfezionamento vengono confermate integralmente le modalità appena descritte ma , esclusivamente per le procedure di scelta del contraente di tipo ristretta e negoziata, vengono introdotte due ulteriori date:

  • la data di scadenza per la presentazione della richiesta di invito;
  • la data della lettera di invito;

e la procedura di perfezionamento viene divisa in due fasi temporali.

La prima fase, di prequalifica dei concorrenti, prevede l’inserimento della data di pubblicazione e della data di scadenza per la presentazione della richiesta di invito mentre la seconda fase, di presentazione delle offerte, richiede l’inserimento della data della lettera di invito e della data di scadenza della presentazione delle offerte.

Sebbene la procedura di perfezionamento preveda, in questo caso, due fasi temporalmente distinte gli utenti possono, volendo, inserire queste informazioni in un’unica soluzione eseguendo la pubblicazione/perfezionamento della gara in un’unica fase.

Si completa in questo modo il set informativo necessario per la pubblicazione/ perfezionamento delle informazioni che caratterizzano queste particolari tipologie di procedura.

Tale modalità di pubblicazione/perfezionamento per queste tipologie di scelta del contraente, è stata riportata integralmente anche sulla piattaforma di gestione gare e appalti GGAP.

Spesso capita che le stazioni appaltanti, durante la compilazione delle informazioni ai fini dell’acquisizione dei CIG, si trovino davanti una lunga lista di scelte per la selezione delle procedure di scelta del contraente tra cui non riescono ad orientarsi.

Proprio per aiutare le stazioni appaltanti ad uscire da questo stato di confusione, il legislatore italiano negli ultimi tempi ha avviato un processo di adeguamento della normativa avvicinandola maggiormente alla legislazione comunitaria per renderla più semplificata e fruibile, modificando le denominazioni e il carattere delle procedure per gli affidamenti pubblici.

Per fare un po’ di chiarezza riassumiamo di seguito le principali tipologie di procedure individuate dal D.Lgs. 163/06.

1. Procedure aperte: definite in precedenza pubblici incanti, sono le procedure in cui, dopo la pubblicazione del bando, ogni ditta, che abbia i requisiti di partecipazione richiesti, può presentare offerta per la partecipazione. L’iter di questa procedura prevede pertanto la pubblicazione del bando, la presentazione delle offerte, la valutazione delle offerte e l’aggiudicazione dell’affidamento con conseguente stipula del contratto.

2. Procedure ristrette: secondo il D.Lgs. suindicato, rappresentano le “procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti”.
Per adottare tale procedura occorre che si verifichino le condizioni in cui l’affidamento venga aggiudicato secondo l’offerta economica più vantaggiosa e preveda un’attività progettuale dopo l’aggiudicazione.
L’iter di questa procedura prevede la pubblicazione del bando, la ricezione delle richieste di partecipazione, la selezione dei candidati secondo i requisiti di prequalificazione, l’inoltro delle lettere di invito alle ditte partecipanti preselezionate, la presentazione delle offerte, la valutazione delle stesse e l’aggiudicazione.

3. Procedure negoziate: “procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici scelti e negoziano le condizioni dell’appalto”. Tali procedure possono essere di diverso tipo:

  • con previa pubblicazione del bando, adottabile quando in seguito ad una procedura aperta/ristretta/dialogo competitivo, tutte le offerte siano irregolari o inammissibili per inadempienza rispetto ai requisiti dei partecipanti e delle offerte;
  • senza previa pubblicazione del bando, adottabile in caso di gara deserta o quando il procedimento possa essere affidato ad un operatore economico che è l’unico in grado di soddisfare i requisiti e la richiesta dell’appalto o per procedure di estrema urgenza per cui non sia possibile ricorrere a procedure aperte/ristrette/negoziate previa pubblicazione del bando;
  • rinnovo del contratto;
  • acquisizioni in economia cottimo fiduciario, adottabile solo per acquisti di servizi e forniture con importo sotto la soglia comunitaria e di lavori con importo inferiore a 200.000 euro, prevede la consultazione di almeno cinque partecipanti.

4. Dialogo competitivo: procedura di affidamenti complessi, in cui, la stazione appaltante non riesce a definire preliminarmente l’oggetto preciso e il carattere giuridico-finanziario dell’appalto, per cui avvia un dialogo con gli operatori economici ammessi a partecipare alla procedura, durante la quale formula una o più soluzione che saranno oggetto puntuale dell’affidamento e per cui i partecipanti saranno chiamati a presentare offerta.

5. Asta elettronica: differisce dalle altre procedure ordinarie poiché tutta la procedura di negoziazione con gli operatori economici viene effettuata esclusivamente con l’ausilio di supporti virtuali, accessibile solo via internet.

Queste sono solo alcune delle principali tipologie di “procedura scelta contraente” che abbiamo pensato di esporre in questo sintesi. Per gli acquisti in economia, che volutamente non abbiamo esposto, rimandiamo la trattazione ai prossimi articoli del blog.

L’entrata in vigore del D.Lgs. 66/2014 ha portato con sé un’ondata di cambiamenti ed innovazioni in ambito appalti, al fine di soddisfare quell’orientamento ormai ben noto dell’attuale manovra di governo volta alla razionalizzazione della spesa pubblica.

Ma cosa è cambiato nel panorama degli appalti?
Il cambiamento più importante investe sicuramente le stazioni appaltanti, il cui numero è stato ridotto alle 35 unità su tutto il territorio nazionale, rispetto alle 32000 attualmente esistenti.

Secondo il nuovo decreto, infatti, saranno individuati 35 “soggetti aggregatori”, tra cui saranno inclusi la Consip ed una centrale di committenza per ogni regione, ai quali dovranno fare riferimento le amministrazioni appaltanti per effettuare acquisti di beni e servizi ad di sopra di una certa soglia.

Chi individua i soggetti aggregatori e chi deve farne uso?
L’istituto che raccoglierà l’elenco dei soggetti aggregatori che provvederanno ad effettuare acquisti di beni e servizi è l’AUSA – Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti; i requisiti che dovranno avere i soggetti aggregatori, la tipologia di beni e servizi e le soglie al superamento delle quali le amministrazioni appaltanti hanno l’obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori, saranno fissati da un apposito DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) che ogni anno ne specificherà i dettagli; qualsiasi centrale di committenza voglia far parte di questo elenco di soggetti aggregatori dovrà inoltrarne richiesta direttamente all’Autorità, che provvederà a valutarne i requisiti secondo il DPCM.

Gli enti obbligati a ricorrere ai soggetti aggregatori sono le amministrazioni periferiche e statali centrali (escluse le scuole e le università), regioni, enti regionali, consorzi, associazioni ed enti del servizio sanitario nazionale, Comuni non capoluogo di provincia (prima del presente decreto l’obbligatorietà comprendeva solo i Comuni con un numero di abitanti non superiore a 5.000).

Cosa accade in mancanza di adempimento?
Mentre prima, nel caso di mancato adempimento, non era previsto nessun particolare provvedimento sanzionatorio, il presente decreto sancisce che l’Autorità non rilascerà alcun CIG alle stazioni appaltanti obbligate a ricorrere a Consip o ad un soggetto aggregatore, ponendo così un filtro per le lavorazioni delle gare d’appalto non previste dalle norme del decreto stesso.
Si precisa inoltre che secondo l’esecutivo tali vincoli sono limitati ai beni e servizi senza fare diretto riferimento ai lavori pubblici.

Chiaramente la drastica riduzione del numero delle stazioni appaltanti da 32000 a 35, se da un lato mette in moto una complessa macchina di revisione dell’intera gestione dell’iter procedurale delle gare d’appalto, dall’altro mira a snellire e a contenere gli sprechi attualmente in atto in termini di opere pubbliche, permettendo all’Autorità un controllo più repentino ed efficace sugli appalti, garantendo così un contenimento ed un risparmio della spesa pubblica.

Il D. Lgs. 33 14 marzo 2013 sulla trasparenza e la diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, sancisce l’obbligo di pubblicazione dei bandi di gara nei confronti delle stazioni appaltanti.
Il bando di gara è un atto ufficiale della pubblica amministrazione ed in quanto tale deve essere reso pubblico ed accessibile.

Cos’è il perfezionamento/pubblicazione del bando?
Una volta creata e confermata una gara, con la relativa acquisizione del CIG, infatti, è necessario procedere con la pubblicazione del bando, altrimenti detto perfezionamento, cioè quella procedura che ufficializza la gara, appunto pubblicandola al di fuori della stazione appaltante.

Fino a qualche tempo fa tale procedura veniva chiamata “perfezionamento” e avveniva per singoli lotti, successivamente si è sviluppata la possibilità di perfezionare tutti i lotti insieme e la sua denominazione si è trasformata in pubblicazione.

Caratteristiche della pubblicazione
Per perfezionare un CIG, quindi per pubblicare un bando, oltre alcune informazioni essenziali come la descrizione, la tipologia di acquisto, la categoria e l’ufficio di riferimento, sono necessari i seguenti dettagli:

  • Data di pubblicazione
  • Data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Il perfezionamento del CIG è un’operazione che può effettuare solo il RUP e che va intrapresa, come cita la stessa Autorità, “indipendentemente dalla proceduta adottata e dalla tipologia di contratto che la stazione appaltante intende affidare”.

Fin quando il RUP non perfeziona il CIG, non è possibile procedere al pagamento del contributo per la partecipazione alla gara dovuto all’Autorità.
Una volta conclusa la procedura di perfezionamento e pubblicazione del bando, non sarà più possibile modificare i dati della gara inseriti se non attraverso una richiesta ufficiale inoltrata via fax all’Autorità.

Attualmente la Pubblica Amministrazione sta attraversando un periodo contraddistinto da un susseguirsi di cambiamenti, dovuti alla politica di razionalizzazione della spesa pubblica adottata dal Governo Renzi e dall’introduzione di nuove disposizioni per la gestione delle opere pubbliche.

Uno dei primi forti cambiamenti introdotti ha colpito internamente l’organizzazione dell’Autorità che vigila sui contratti pubblici valutando performance e trasparenza delle amministrazioni pubbliche; infatti, il presente decreto ha sancito la soppressione dell’ AVCP migrando le sue funzioni nelle mani dell’Autorità Anticorruzione, denominata ora Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).

Ma questo cambiamento che incidenza ha sulle SA?
Come ben sappiamo per quanto riguarda le procedure di gara le SA devono adempiere alle disposizioni dei decreti legislativi ( Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 163/06 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, D.Lgs. 190/2012 sull’anticorruzione, D. Lgs. 33/2013 sulla trasparenza) emanati per combattere la corruzione e l’illegalità all’interno dell’amministrazione pubblica.

Per attuare questa lotta alla corruzione, l’Autorità ha richiesto alle SA l’accessibilità alle informazioni relative a tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici che vengono trasmesse in via telematica attraverso la piattaforma utilizzata dall’Autorità, il SIMOG.

Tali informazioni, nonostante l’introduzione del D. Lgs. n. 90 del 24 giugno 2014, vanno ugualmente trasmesse attraverso i canali tradizionali finora utilizzati e pubblicati sui siti istituzionali delle singole stazioni appaltanti, come si legge infatti nei comunicati pubblicati sul sito dell’ ANAC e sul sito dell’ AVCP:

“Le comunicazioni in materia di vigilanza sui contratti pubblici e in genere relative alle attività svolte dalla soppressa AVCP devono continuare ad essere inviate agli uffici e ai recapiti indicati sul sito della soppressa AVCP.
Le comunicazioni in materia di anticorruzione e trasparenza, così come integrate dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 e le richieste di parere sulla costituzione degli Organismi Indipendenti di Valutazione devono continuare ad essere inviate seguendo le indicazioni dei comunicati pubblicati sul sito dell’A.N.AC. ai seguenti link: modalità operative e nomina OIV.”

Per quanto sia in atto un grande processo di cambiamento degli organismi che regolano e vigilano sull’attività amministrativa delle stazioni appaltanti, gli obblighi e gli adempimenti cui devono rifarsi queste ultime sono vincolati non alle Autorità in quanto organismi che vanno evolvendosi e modificando il loro assetto interno, bensì alla normativa che continua ad essere in vigore e a mantenere il suo carattere di efficacia legale.