Tra le numerose novità introdotte dal Nuovo Codice degli Appalti, una in particolare riguarda proprio un’operazione solitamente e regolarmente svolta durante questo periodo dell’anno: quella inerente la pubblicazione, entro il 31 gennaio, del cosiddetto file Anticorruzione XML 190.

Fino all’anno passato, infatti, le Stazioni Appaltanti avevano l’obbligo pubblicare sul proprio sito istituzionale e attraverso le modalità stabilite dall’ANAC con la delibera 39/2016, i dati contenenti le informazioni riferite alle procedure di affidamento avviate nel corso dell’anno precedente e quelle i cui contratti di affidamento erano in corso di esecuzione nel periodo di riferimento. La novità riguarda il fatto che da quest’anno per le Stazioni Appaltanti viene meno il suddetto obbligo di pubblicazione.

Abbiamo pensato di introdurre nella piattaforma GGAP uno strumento di analisi molto evoluto per mettere in grado chiunque di visualizzare, sia in maniera sintetica che di dettaglio, tutte le informazioni che sono presenti nel file XML Anticorruzione (art.1 comma 32 L.190/12).

La scelta è nata da una considerazione molto semplice, ovvero il fatto che l’operato della stazione appaltante sarà giudicato proprio sulla base delle informazioni contenute in tale file e non per il fatto di averlo pubblicato o meno in modo formalmente corretto.
Metterlo a disposizione degli organi di vigilanza e pubblicarlo sul sito istituzionale della stazione appaltante senza avere certezza del suo contenuto sarebbe sicuramente un errore.

Da queste considerazioni ha preso vita l’XML Analyzer di GGAP, uno strumento in grado di produrre un prospetto navigabile delle informazioni contenute nel file XML anticorruzione pubblicato sia sul sito delle singole stazioni appaltanti e che sul sito ANAC dedicato all’anticorruzione e raggiungibile all’indirizzo: http://dati.anticorruzione.it/#/l190

Lo strumento dispone inoltre di una funzionalità in grado di visualizzare in formato Human Readable il contenuto del file XML.

Per vedere come funziona segui il video……

L’Analyzer XML è incluso nella piattaforma software GGAP ma può essere acquistato anche separatamente. Se sei interessato ad una prova gratuita di questo strumento compila il form di richiesta cliccando QUI.

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Con l’Allegato 1 alla delibera n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” (scaricabile cliccando qui)
ANAC ha voluto fornire alle amministrazioni uno strumento che elenchi gli obblighi di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e da ulteriori disposizioni di legge previgenti e successive.

L’allegato si compone di due Fogli, il primo “Elenco degli obblighi” contiene la ricognizione degli obblighi di pubblicazione mentre il secondo “Ambito soggettivo” riporta i diversi ambiti soggettivi di applicazione degli obblighi riassunti nel primo foglio.

In questo breve articolo concentreremo la nostra attenzione sugli obblighi che riguardano l’area “Bandi di gara e contratti” dell’Amministrazione Trasparente il cui ambito soggettivo è definito come “Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, enti pubblici nazionali, nonchè società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea. Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all’attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti
.”

Con il supporto di alcuni responsabili della trasparenza di importanti stazioni appaltanti, abbiamo avuto la possibilità di analizzare al meglio quanto riportato nell’obbligo di pubblicazione delle informazioni sulle singole procedure rilevando che tale obbligo deve essere ottemperato:

  • Annualmente all’interno di Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all’anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell’opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)
  • Tempestivamente relativamente alla pubblicazione di:
    • Oggetto del bando
    • Procedura di scelta del contraente
    • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento
    • Aggiudicatario
    • Importo di aggiudicazione
    • Tempi di completamento dell’opera servizio o fornitura
    • Importo delle somme liquidate.

Elemento che accomuna le informazioni da pubblicare Annualmente ma anche Tempestivamente è il formato di pubblicazione, per il quale, l’allegato di cui si sta parlando dice:
da pubblicare secondo le “ Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 “, adottate con Comunicato del Presidente dell’AVCP del 22 maggio 2013..

La conclusione a cui siamo arrivati, quindi, è quella secondo cui nella sezione Bandi di gara e contratti dell’area amministrazione trasparente, devono essere pubblicati sia il file XML relativo al rendiconto annuale, che il file XML contenente le informazioni tempestivamente aggiornate delle singole procedure.

Alla fine di Gennaio tutte le stazioni appaltanti dovranno pubblicare il file XML secondo quanto previsto dalla Legge 190, comincia così in questo periodo l’intensa attività di arricchimento dati per giungere preparati alla temibile data di scadenza, avendo a disposizione tutti i dati pronti e predisposti per la pubblicazione.
Ma, per quanto il lavoro delle stazioni appaltanti sia intenso e diligente, da un’analisi degli accessi di ANAC ai vari XML dello scorso anno, risultano una serie di imprecisioni che hanno invalidato i file XML pubblicati.

Ma come poter evitare di “inciampare” in questi errori frequenti?

Innanzitutto la miglior arma è la conoscenza della norma e la consapevolezza che quanto pubblicato debba essere conforme alle specifiche dell’Autorità, poter disporre di dati qualitativamente validi è infatti un buon punto di partenza.

Per fornire un utile contributo, evidenziamo di seguito alcuni degli elementi cruciali su cui occorrerebbe porre particolare attenzione durante la lavorazione del file XML, ma che spesso vengono trascurati:

1. Aggiornamento dei dati degli anni precedenti
2. Adeguata gestione dei consorzi e delle RTI
3. Verifica dell’identificativo fiscale del fornitore
4. Correttezza della URL che si andrà a comunicare all’ANAC

Le informazioni degli elementi sopra citati spesso vengono gestite con superficialità o addirittura ignorate, perché si reputano meno significative ed importanti di altri dati richiesti per la pubblicazione. Invece, contrariamente a quanto si crede, queste informazioni rappresentano degli elementi rilevanti che occorre gestire con criterio e responsabilità, poiché oltre ad essere investiti di carattere di ufficialità ed essere oggetto di controlli da parte dell’Autorità stessa in fase di accesso ai file XML pubblicati, rappresentano potenziali elementi di invalidazione del file XML pubblicato.

E’ certamente molto più complesso realizzare l’XML 2015 con gli aggiornamenti degli anni precedenti e risulta sempre più evidente l’esigenza di organizzare questa attività con il supporto di un software gestionale dedicato.
Sono sempre di più le stazioni appaltanti che si stanno orientando in questa direzione e che hanno recentemente attivato nuove istanze di GGAP.
Se sei interessato ad approfondire questo argomento contattaci cliccando qui.

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Per adempiere agli obblighi di pubblicazione secondo la legge 190 sull’Anticorruzione, ogni anno le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare le informazioni richieste all’interno del file XML.
Possono verificarsi però dei casi particolari che esulano dalla “normale” gestione di un appalto, in questi casi come deve avvenire la pubblicazioni dei dati?

Può accadere, ad esempio, che vi sia una gestione congiunta di un appalto, cioè che una Stazione appaltante si occupi di gestire l’appalto fino all’aggiudicazione, cedendo poi lo stesso, in un secondo moment,o ad una seconda stazione appaltante che si occuperà della parte esecutiva.

In questo caso il CIG in oggetto da quale SA deve essere pubblicato?
Quando viene migrato il CIG da una stazione appaltante all’altra, operazione da effettuare con il supporto dell’ANAC a cui va inoltrata richiesta tramite fax, la titolarità e la responsabilità dello stesso viene assegnata alla stazione appaltante che lo prende in carico, pertanto l’obbligo di pubblicazione dello stesso nel file XML sarà a carico della stazione appaltante a cui è stato ceduto.

E se la stazione appaltante non avesse tutti i dati necessari?
In questa casistica si potrebbe verificare che la stazione appaltante a cui è stato ceduto il CIG abbia alcune carenze informative in relazione all’appalto che era stato gestito da un’altra SA, in questo caso sarà cura della nuova stazione appaltante “reperire le informazioni mancarti presso il soggetto che ha espletato la gara” per poterle riportare nel file XML secondo la legge 190, come specificato nella FAQ C5 pubblicata da ANAC.

L’emendamento 7.301 presentato il 24/03/2015 nell’Assemblea del Senato ha visto la sua evoluzione nell’approvazione della legge anticorruzione 69/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.124 del 30 maggio 2015 ed entrerà in vigore il prossimo 14 Giugno.

Ma cosa prevede questa nuova legge in materia di anticorruzione?

Tale legge, più conosciuta come DDL Grasso, contiene le “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione di associazioni di tipo mafioso e di falso bilancio”, nello specifico prevede un aumento delle pene previste per i reati di corruzione, peculato e induzione indebita, introducendo nuovamente il reato di falso in bilancio per le false comunicazioni da parte degli amministratori punibili con la reclusione.

Cosa cambia per le stazioni appaltanti?

Parte rilevante del presente DDL è contenuta nell’articolo 8 in cui vengono dettagliate le modifiche alla Legge 190/2012, relativa alla Trasparenza che pone le basi per la gestione dei dati degli affidamenti pubblici da raccogliere nel file XML da pubblicare e comunicare all’ANAC ogni anno.

Nella fattispecie, rivestono carattere di importanza le seguenti modifiche:

  • modifica dell’art.1 comma 2 secondo cui viene previsto che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche contemplata nella stessa Legge 190 eserciti anche compiti di vigilanza e controllo sui contratti di cui agli artt. 17 e seguenti del D. Lgs. 163/2006
  • modifica dell’art. 1 comma 32 secondo cui viene previsto che le informazioni contemplate dal detto articolo della stessa Legge 190, siano trasmesse ogni semestre alla Commissione di cui al precedente punto 1 (identificata nella figura di ANAC).

Pertanto, oltre all’adempimento annuale dell’elaborazione e della pubblicazione del file XML, una volta emanato il decreto attuativo della legge Grasso in cui verranno forniti dettagli sulle modalità di comunicazione e le specifiche del set informativo da comunicare, si presume che le stazioni appaltanti dovranno comunicare il medesimo file anche con cadenza semestrale.

Probabilmente tale manovra, che in un primo momento potrà essere percepita come un ulteriore aggravio del carico di lavoro, in realtà, ha alla base il tentativo di alleggerire la lavorazione dei dati che la stazione appaltante si trova ad affrontare a fine anno, guidandola e supportandola in un percorso in itinere che la spinga ad aggiornare e a gestire i dati più frequentemente, così da suddividere il carico di lavoro nell’arco dell’intero anno.

Come affrontare facilmente la gestione degli adempimenti?

Viene da se che ormai la continua evoluzione normativa modifica ed amplia la struttura e la quantità dei dati che vengono richiesti con una periodicità sempre più frequente anche da altre istituzioni; ne consegue che la stazione appaltante, per poter rispettare tutti gli obblighi previsti senza eccessivi affanni, ha bisogno di poter disporre di un sistema strutturato e centralizzato che permetta agli operatori di digitare le informazioni il meno possibile, ottimizzando i tempi di lavorazione e di avere tutti i dati in casa per monitoraggio e pubblicazione degli stessi attraverso un semplice click.
GGAP è un strumento in grado di fare tutto questo. Per maggiori informazioni clicca qui.

Secondo il D.Lgs. 190/2012 sulla Trasparenza, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare ogni anno all’interno del file XML il dettaglio delle somme liquidate per ciascun affidamento.

Ma cosa si intende per somme liquidate?
Secondo la Deliberazione n.26/2013 , tali somme rappresentano l’importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA, cioè la somma che corrisponde all’importo complessivo che una stazione appaltante liquida nell’arco dell’anno.

Come si calcola l’importo delle somme liquidate?
L’importo in oggetto deve essere inteso e riportato al netto dell’IVA e al lordo delle ritenute operare per legge. Ovviamente può verificarsi il caso in cui un affidamento non si concluda con la chiusura dell’anno solare, in questo caso al termine dell’anno di riferimento dell’XML (si ricorda che ogni anno l’ANAC fornisce le specifiche temporali di riferimento per l’XML da pubblicare, solitamente il periodo di riferimento ha come termine finale il 31 dicembre), la stazione appaltante nel campo delle somme liquidate andrà a specificare l’effettivo e parziale importo liquidato fino ad allora, che verrà poi aggiornato con le comunicazioni degli anni successivi.

La stessa ANAC nella sezione C delle FAQ riporta quanto segue:
” se all’atto di una comunicazione annuale ex L.n.190/2012 l’appalto dovesse risultare ancora in corso di espletamento, l’importo da specificare non potrà che essere commisurato alle somme liquidate sino a quel momento. Tale ultimo dato sarà suscettibile di incremento in occasione delle successive comunicazioni, fino al raggiungimento dell’importo complessivamente liquidato in forza degli atti contrattuali stipulati.”.

Da diversi anni lavoriamo con le stazioni appaltanti su scala nazionale, assistendole nelle attività che le vedono impegnate ad ottemperare agli adempimenti normativi sulla trasmissione e la pubblicazione delle informazioni delle gare d’appalto.

Tutte le stazioni appaltanti hanno appena attraversato il periodo contraddistinto dall’elaborazione e la pubblicazione del file XML per gli obblighi del D.Lgs. 190/2012 sulla Trasparenza.

Ma come hanno affrontato le stazioni appaltanti l’XML?
Sicuramente con il passare degli anni la gestione dell’XML è diventata più familiare e meno difficoltosa, ma purtroppo ancora problematica, probabilmente per una serie di carenze informative sia in termini di interpretazione delle specifiche richieste che interne alle stazioni appaltanti stesse.

Spesso, infatti, la pubblica amministrazione ha già al proprio interno le informazioni necessarie per la compilazione del file XML, ma queste non sono ben organizzate, difficilmente reperibili o addirittura di dubbia correttezza.

Le stazioni appaltanti, per adeguarsi alle richieste della normativa vigente senza eccessivi sforzi organizzativi, dovrebbero organizzare al meglio le informazioni disponibili nei loro sistemi interni, al fine di reperirle ed utilizzarle con semplicità.

E la tua stazione appaltante come ha gestito l’XML del 2015?
Al fine di fornirvi degli elementi per valutare le attività ed i processi operativi adottati per la gestione del “Problema XML”, abbiamo pensato di darvi la possibilità di confrontare la vostra esperienza con quella di altre stazioni appaltanti attraverso la compilazione di un breve questionario:

Questionario XML

Al termine della raccolta dati, riceverà un documento di sintesi con l’analisi delle risposte fornite dalle altre realtà della Pubblica Amministrazione.

In virtù del principio della Trasparenza, il Legislatore italiano ha introdotto il D.Lgs. 190/2012, individuando nella figura dell’Autorità Anticorruzione, l’organo delegato a controllare, monitorare e prevenire la corruzione nella pubblica amministrazione.

L’ANAC, attraverso la delibera del 22 maggio 2013, ha chiarito e specificato le modalità adottate per applicare la normativa vigente in termini di Trasparenza, da quel momento in poi, le stazioni appaltanti ogni anno vengono chiamate a rendere disponibili e consultabili le informazioni degli affidamenti pubblici effettuati, attraverso la pubblicazione di un file aperto in formato XML.

Tale adempimento deve essere svolto entro il 31 Gennaio di ogni anno, contenendo le informazioni degli affidamenti dell’anno appena trascorso e gli aggiornamenti degli affidamenti degli anni precedenti. L’Autorità provvede ogni anno a fornire le specifiche e lo spazio temporale di riferimento cui devono attenersi le SA; qualsiasi parziale omissione dei dati si prefigura come un totale inadempimento rispetto agli obblighi normativi vigenti e pertanto rende la SA passibile di azioni sanzionatorie.

Ma quali sono le informazioni da inserire nel file XML?
Le informazioni, riferite ad ogni procedura di affidamento tenuta presso la SA, che il file XML dovrà contenere sole le seguenti:

  • struttura proponente
  • CIG
  • oggetto del bando
  • procedura scelta del contraente
  • elenco operatori economici invitati a partecipare
  • aggiudicatario
  • importo aggiudicazione
  • tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura (data inizio e fine lavori)
  • importo delle somme liquidate
  • ruolo delle componenti in caso di ATI.

Dove deve essere pubblicato l’XML?
Il modulo/pdf di avvenuta ottemperanza agli obblighi normativi con la relativa specifica del link dell’XML dovrà essere mandato all’Autorità attraverso PEC, sarà poi l’Autorità ad accedere al file nel sito istituzionale della stazione appaltante in un’apposita sezione dedicata denominata “Amministrazione trasparente” in cui sarà reso disponibile il file XML.

Come fa la stazione appaltante a verificare che la pubblicazione e l’invio dell’XML sia andato a buon fine?
E’ possibile effettuare questo tipo di verifica consultando il sito riportato di seguito, nel quale sarà possibile trovare l’elenco delle amministrazioni che hanno inviato correttamente la pec per l’XML, verificando, inoltre, il corretto funzionamento del collegamento al link specificato per accedere all’XML, utilizzando il riferimento a sinistra.

Basterà accedere a questo link ed inserire la denominazione della stazione appaltante o la partiva iva per procedere con la suddetta verifica:
http://dati.anticorruzione.it/L190.html.