Il Consiglio dell’ANAC ha recentemente approvato una delibera integrativa riguardante i poteri sanzionatori dell’Autorità stessa (Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio).

L’integrazione al testo è entrata in vigore il 25 Marzo 2023 ed apporta modifiche ai seguenti articoli:
– Art.3 del Regolamento (violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l’Autorità);
– Art.10 (segnalazioni);
– Art.12 (archiviazioni);
– Art.13 (contestazione dell’addebito);
– Art.15 (audizioni);
– Art.16 (sospensione dei termini del procedimento);
– Art.18 (conclusione del procedimento);
– Art.21 (criteri per la quantificazione delle sanzioni).

Con la delibera n. 215/2022 il consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha confermato gli obblighi informativi per i settori speciali e per il settore escluso già introdotti con il comunicato del Presidente dell’ANAC del 18 Dicembre 2019 ma successivamente annullati per “vizio di incompetenza” dal TAR del Lazio con sentenza n. 2606 del 7 Marzo 2022.

Terminato il periodo di emergenza Covid l’Autorità Nazionale Anticorruzione ripristina, per i CIG acquisiti dal 17 Giugno 2022, le tempistiche per il perfezionamento e per l’invio delle comunicazioni.

Nella giornata di lunedì 25 Luglio 2022 è stato rilasciato l’aggiornamento della piattaforma GGAP che recepisce le modifiche introdotte da ANAC per la gestione dei dati sulle pari opportunità generazionali e di genere previste per gli appalti e le concessioni che riguardano gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Con il comunicato del 18 Dicembre 2019 ANAC ha dato nuove indicazioni alle stazioni appaltanti appartenenti ai settori speciali introducendo l’obbligo di trasmettere anche tutte le informazioni che caratterizzano la fase di esecuzione contrattuale specificando che: …… gli obblighi di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità […]

immagine_proroga.jpgCome indicato da ANAC nella FAQ A.42 sulla tracciabilità, consultabile cliccando qui

Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario.
Nei lavori la proroga del termine contrattuale comporta conseguenze del tutto diverse (vedi articolo 159 commi 8, 9 e 10 del d.P.R. n. 207/2010).

In tali circostanze, previste dal codice e limitate a casi molto ristretti, la proroga deve essere trasmessa proseguendo nella comunicazione delle schede di raccolta dati facenti riferimento al CIG già acquisito.

Diversamente, nel caso in cui la proroga tecnica superi alcuni parametri fondamentali (quali ad esempio: i termini temporali commisurati all’espletamento di un’ordinaria procedura di gara, e/o il superamento del quinto dell’importo contrattuale), deve essere acquisito un nuovo CIG:

  • indicando nell’oggetto che si tratta di un “CIG acquisito per proroga del contratto di cui al CIG numero XXXXXXXXXX”;
  • indicando come “scelta del contraente” il riferimento all’affidamento diretto;
  • procedendo all’invio delle successive comunicazioni delle schede di raccolta dati, alla stregua della trasmissione di quelli dovuti per qualsiasi altro CIG.

In tal caso il nuovo CIG dovrà essere:

  • riportato nella documentazione di proroga,
  • utilizzato come riferimento per la tracciabilità dei flussi finanziari e per la fatturazione degli importi che ricadono nella proroga contrattuale.
  • dovrà essere pubblicato, insieme al CIG originario, per adempiere agli obblighi di pubblicazione che derivano dalla legge 190/12.

Quando le stazioni appaltanti si trovano a dover procedere con l’acquisizione di un CIG, spesso vengono attanagliate da dubbi amletici in merito alle tempistiche delle comunicazioni da fare verso l’ANAC, soprattutto perché, a volte, capita che, sebbene non concorra l’estrema urgenza, per non interrompere l’operatività della stazione appaltante, è necessario procedere in tempi estremamente ristretti, per cui ci di dedica all’acquisizione del CIG solo in un secondo momento .

Molte amministrazioni nostre clienti, nel corso della nostra esperienza, ci hanno spesso sollevato la domanda: “Ma è possibile chiedere un CIG a posteriori?

Sebbene non dovrebbe essere corretto richiedere un CIG dopo la pubblicazione della gara, la letteratura esistente è stata carente finora, non ci sono mai state precise indicazioni e specifiche in merito.

Anac ha però fugato ogni dubbio pubblicando un comunicato l’8 agosto scorso, nel quale dichiara esplicitamente che:
le stazioni appaltanti che intendono avviare una gara, sono tenute ad acquisire il relativo CIG, anche in modalità smart, in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara.”

Quindi per rispettare le tempestiche previste, non è possibile formalizzare gli acquisti sul SIMOG una volta pubblicata la gara, ma occorre prima acquisire il CIG e proseguire poi con l’indizione della gara secondo i tempi indicati nel link che riportatimo di seguito, in funzione della tipologia di gara:

[Comunicato ANAC tempistiche richiesta CIG -> http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6552]

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L’articolo 7 comma 8 del D.Lgs 163/2006 (codice degli appalti) descrive gli Obblighi informativi che la Stazione Appaltante è tenuta a rispettare nei confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Nello stesso comma sono anche riportati gli importi delle sanzioni amministrative previste in caso di omessa trasmissione o di errata trasmissione delle informazioni:

Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell’Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.

L’invio di tali dati è dunque obbligatorio per la stazione appaltante e, nel caso non venga svolto con la dovuta attenzione, espone il RUP ad un procedimento sanzionatorio che può raggiungere anche importi molto elevati, soprattutto pensando al fatto che quanto riportato nel citato comma riguarda la singola procedura di gara.

Inviare informazioni corrette e coerenti con il reale andamento della gara e con il reale svolgimento del contratto d’appalto è, dunque, un’attività estremamente delicata ed importante, non solo per la possibilità che vengano irrorate sanzioni pecuniarie da parte dell’Authority, ma anche, e soprattutto, perché saranno proprio tali informazioni a caratterizzare il “comportamento più o meno corretto” della Stazione Appaltante stessa.

A testimonianza di ciò riprendiamo un articolo apparso sul Messaggero di Roma qualche mese fa nel quale troviamo scritto, tra le altre cose, quanto segue:

Sulla base del dossier dell’Anac, portato in procura dall’assessore ai trasporti Stefano Esposito, partiranno anche gli accertamenti della magistratura. L’azienda per ora si difende con una nota: «dai primi riscontri emerge che il dato medio degli affidamenti diretti è minore dell’1%». Per Alfonso Sabella, assessore alla Legalità del dimissionario sindaco Marino, i dati rilevano una discontinuità rispetto al passato: «nel 2011 era stato affidato in procedura aperta (con gara, ndr) il 58,45% della spesa per i lavori, nel 2015 il 68,15%».
Ma è scorrendo voce per voce l’elenco prodotto dalla banca dati di Cantone che si comprende come, anche dal 2013 al 2015, gli appalti siano stati affidati con negoziazioni e senza gara, spezzettando in lotti le commesse.

Appare dunque evidente, anche da questo fatto di cronaca, quanto siano centrali ed importanti le informazioni che vengono inviate dalla stazione appaltante alla “banca dati di Cantone” e quanto sia importante eseguire con grande perizia ed attenzione tale attività, senza trascurare il minimo dettaglio e senza considerare inutili informazioni che, in prima battuta, possono sembrare ridondanti o superflue.

14 Dicembre 2015 ANAC pubblica sul proprio sito le Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni, sancendo così l’istituzione dello UIS, Ufficio ispettivo dedicato alle attività di analisi e verifica all’avvio di procedimenti ispettivi.

All’interno del documento pubblicato viene dettagliato l’iter procedurale che il team ispettivo segue al fine di portare avanti l’ispezione secondo quanto previsto da norma.

E’ chiaramente un forte segnale da parte dell’Autorità Anticorruzione che ha deciso di incrementare e fortificare tutta un’area ora totalmente dedicata all’attività ispettiva, cruciale all’interno della lotta alla corruzione.

Un gran lavoro quindi da parte dell’ANAC che, grazie ai protocolli di intesa firmati con la Guardia di Finanza e con la Ragioneria Generale dello Stato, fa confluire l’attenzione sulle reali e concrete verifiche dei dati che le stazioni appaltanti sono tenute a mettere a disposizione.

Per ulteriori approfondimenti clicca qui.

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