Una domanda che riceviamo spesso in questo periodo di grande cambiamento riguarda le obbligatorietà previste dalle singole tipologie di procedimento relativamente alla trasmissione del DGUE di gara (non quello compilato dagli Operatori Economici) e alla compilazione e trasmissione dell’eNotice al TED.

Questa tipologia di informazioni è presente all’interno dell’orchestratore ANAC che contiene ulteriori importanti informazioni ma che presenta un suo livello di complessità nella consultazione.

All’interno della documentazione tecnica che ANAC ha messo a disposizione per realizzare le componenti di interoperabilità con i propri sistemi occupa una posizione di grande rilievo il file excel dedicato all’orchestratore, che riassume molto sinteticamente i principi di funzionamento della piattaforma esponendone schematicamente i processi.

Abbiamo pensato di inserire in questa pagina una raccolta di documenti che possono essere utili per meglio comprendere il processo di digitalizzazione che ANAC ha avviato ad inizio Gennaio.

Senza voler rielaborare o riassumere i contenuti, che riteniamo debbano essere resi disponibili “in originale” alle singole amministrazioni, riportiamo di seguito i link alle sezioni del sito ANAC dove sono pubblicati.

Con la delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, ANAC ha provveduto ad aggiornare e ad integrare la delibera n. 264 pubblicata originariamente lo scorso giugno, grazie a cui venivano forniti chiarimenti sulle modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicazione, secondo il nuovo Codice degli Appalti.
Sono state quindi introdotte nuove modalità di adempimento legate alla digitalizzazione del settore in grado di rendere ogni passaggio dell’intero ciclo di vita digitale del contratto più semplice ed immediato, grazie all’interoperabilità tra la BDNCP stessa e le piattaforme digitali certificate.

Tra le numerose novità introdotte dal Nuovo Codice degli Appalti, una in particolare riguarda proprio un’operazione solitamente e regolarmente svolta durante questo periodo dell’anno: quella inerente la pubblicazione, entro il 31 gennaio, del cosiddetto file Anticorruzione XML 190.

Fino all’anno passato, infatti, le Stazioni Appaltanti avevano l’obbligo pubblicare sul proprio sito istituzionale e attraverso le modalità stabilite dall’ANAC con la delibera 39/2016, i dati contenenti le informazioni riferite alle procedure di affidamento avviate nel corso dell’anno precedente e quelle i cui contratti di affidamento erano in corso di esecuzione nel periodo di riferimento. La novità riguarda il fatto che da quest’anno per le Stazioni Appaltanti viene meno il suddetto obbligo di pubblicazione.

Secondo quanto stabilito dal Nuovo Codice degli Appalti e, sulla base della comunicazione del Presidente dell’ANAC del 17 maggio, dal 1° luglio 2023 per le Stazioni Appaltanti non qualificate sarà bloccato il rilascio del CIG.
Nel dettaglio la nuova disposizione prevede che le amministrazioni non qualificate non potranno più realizzare affidamenti di lavori con importo superiore a 500.000 euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre non sarà necessaria la qualificazione per effettuare ordini sugli acquisti messi a disposizione delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori.
La qualificazione ha innanzitutto l’obiettivo di professionalizzare le stazioni stesse e quello di riorganizzare la pubblica amministrazione con lo scopo di conseguire maggiore qualità ed efficienza nella gestione delle gare eliminando le stazioni appaltanti inadeguate.

Il Consiglio dell’ANAC ha recentemente approvato una delibera integrativa riguardante i poteri sanzionatori dell’Autorità stessa (Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio).

L’integrazione al testo è entrata in vigore il 25 Marzo 2023 ed apporta modifiche ai seguenti articoli:
– Art.3 del Regolamento (violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l’Autorità);
– Art.10 (segnalazioni);
– Art.12 (archiviazioni);
– Art.13 (contestazione dell’addebito);
– Art.15 (audizioni);
– Art.16 (sospensione dei termini del procedimento);
– Art.18 (conclusione del procedimento);
– Art.21 (criteri per la quantificazione delle sanzioni).

Con la delibera n. 215/2022 il consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha confermato gli obblighi informativi per i settori speciali e per il settore escluso già introdotti con il comunicato del Presidente dell’ANAC del 18 Dicembre 2019 ma successivamente annullati per “vizio di incompetenza” dal TAR del Lazio con sentenza n. 2606 del 7 Marzo 2022.

Terminato il periodo di emergenza Covid l’Autorità Nazionale Anticorruzione ripristina, per i CIG acquisiti dal 17 Giugno 2022, le tempistiche per il perfezionamento e per l’invio delle comunicazioni.