Le modifiche al potere sanzionatorio dell’ANAC
Il Consiglio dell’ANAC ha recentemente approvato una delibera integrativa riguardante i poteri sanzionatori dell’Autorità stessa (Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio).
L’integrazione al testo è entrata in vigore il 25 Marzo 2023 ed apporta modifiche ai seguenti articoli:
- Art.3 del Regolamento (violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l’Autorità);
- Art.10 (segnalazioni);
- Art.12 (archiviazioni);
- Art.13 (contestazione dell’addebito);
- Art.15 (audizioni);
- Art.16 (sospensione dei termini del procedimento);
- Art.18 (conclusione del procedimento);
- Art.21 (criteri per la quantificazione delle sanzioni).
Di seguito un approfondimento delle singole questioni oggetto di revisione.
- In tema di violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità, nucleo dell’intervento di rettifica, la delibera stabilisce che la violazione si realizza quando i soggetti rifiutano od omettono di fornire informazioni o di esibire documenti richiesti dall’Autorità ovvero li forniscono in ritardo. Nel dettaglio, le Stazioni Appaltanti per non trasgredire i propri doveri informativi sono obbligate ad inserire per tempo nel sistema SIMOG i dati riguardanti la fase antecedente l’aggiudicazione e la fase di aggiudicazione ed esecuzione del contratto e nella banca dati dell’Osservatorio i dati dei Certificati Esecuzione Lavori.
Anche le modificazioni al contratto e le varianti in corso d’opera, devono necessariamente essere comunicate dalle Stazioni Appaltanti all’Autorità.
I RUP delle S.A. devono inoltre segnalare all’Autorità le sospensioni dei lavori che superino il quarto del tempo contrattuale complessivo, rispondere alla richiesta dell’Operatore Economico. per l’ottenimento del C.E.L. e fornire una relazione dettagliata sul comportamento degli stessi, i quali hanno a loro volta l’obbligo di comprovare il possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento rispetto alla S.A. o dell’ente aggiudicante. Altro imprescindibile onere per i RUP è quello di segnalare all’Autorità le fattispecie di falsa dichiarazione e di falsa documentazione riscontrate nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto. La creazione e l’esibizione di documenti non veritieri può riguardare sia gli o.e. i quali possono dichiarare il falso riguardo il possesso di requisiti generali ovvero dei requisiti speciali in sede di gara, sia le S.A. e anche gli o.e. che ai fini della qualificazione potrebbero fornire dati non veritieri. La delibera stabilisce pertanto che in tutte le situazioni in cui siano violati gli obblighi informativi rispetto all’Autorità, o venga accertata la presenza di falsa documentazione e falsa dichiarazione nelle procedure di gara, l’Autorità stessa ha il potere di irrogare sanzioni amministrative, pecuniarie o interdittive. - Il procedimento sanzionatorio secondo le modifiche approvate dal Consiglio è avviato a seguito di segnalazioni da parte di qualunque ufficio dell’Autorità, di una Stazione Appaltante, di una S.O.A. o di chiunque sia a conoscenza di una violazione da parte di una S.O.A. Le segnalazioni devono essere formulate compilando in tutte le loro parti i moduli pubblicati sul sito dell’Autorità; moduli che devono essere poi corredati dalla documentazione tecnico-amministrativa necessaria ed invitati all’ANAC sollecitamente o comunque non oltre il termine di 60 giorni dal verificarsi dell’evento o dalla conoscenza del fatto oggetto di segnalazione.
- In riferimento a potenziali archiviazioni, l’art. 12 determina, in seguito alle modifiche, che il dirigente interessato può archiviare una segnalazione nell’immediato una volta valutato il contenuto e il fine della stessa in caso di insussistenza dei presupposti oggettivi o soggettivi della fattispecie, o ugualmente dopo l’avvio del procedimento quando è possibile applicare al caso una precedente pronuncia dell’Autorità.
- Nell’ambito della contestazione dell’addebito la normativa aggiornata prescrive che questa debba essere effettuata dal dirigente stesso nei confronti del soggetto inadempiente. Nell’atto di contestazione deve inoltre essere presente l’indicazione dell’oggetto del procedimento e della sanzione comminabile all’esito dello stesso (nel limite minimo e massimo erogabile); l’indicazione del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento dalla data di ricezione della contestazione; l’invito a trasmettere eventuali memorie e documenti e la richiesta di essere auditi entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione; il nominativo del responsabile del procedimento; la possibilità di accedere ai documenti del procedimento stesso e la casella di P.E.C. dell’Autorità a cui inviare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio.
- L’audizione conseguente la contestazione dell’addebito ha luogo in seguito alla convocazione (d’ufficio o su istanza della parte) dei soggetti destinatari della contestazione medesima da parte del dirigente interessato. I convocati possono essere rappresentati in persona del proprio legale o possono farsi assistere da consulenti di fiducia. Le dichiarazioni rese in audizione sono raccolte in un apposito verbale sottoscritto dal dirigente, dal funzionario dell’ufficio competente e da tutti i partecipanti all’audizione. Una copia del verbale deve essere consegnata ad ognuno dei soggetti presenti in audizione.
- La sospensione dei termini del procedimento opera una sola volta e per un massimo complessivo di 45 giorni e in caso di audizione dinanzi al Consiglio o nell’ipotesi in cui il Consiglio richieda un supplemento istruttorio, o il dirigente necessiti di integrazioni documentali o controdeduzioni. I termini tornano a decorrere dal giorno successivo all’audizione, dalla scadenza del termine disposto dal Consiglio per il supplemento istruttorio, dalla data di ricevimento delle integrazioni documentali.
- A seguito dell’acquisizione di tutti gli elementi di fatto, il dirigente ha il compito di determinare la presenza o meno dell’elemento psicologico e del dolo o della colpa per i casi di falso, e di sottoporre perciò la questione al Consiglio che può, a conclusione del procedimento, adottare il provvedimento finale. Il provvedimento può consistere nell’archiviazione, nell’irrogazione di una sanzione pecuniaria o nell’irrogazione di una sanzione pecuniaria e anche interdittiva con l’iscrizione al Casellario.
- L’entità delle sanzioni pecuniarie è quantificata dall’Autorità innanzitutto sulla base della gravità e della rilevanza dell’infrazione con particolare attenzione all’elemento psicologico in caso di falso, ma anche tenendo conto del valore del contratto cui le violazioni fanno riferimento, all’ipotetica reiterazione da parte dei soggetti contestati di comportamenti analoghi a quelli oggetto del procedimento, all’attività svolta dall’o.e. per l’attenuazione o l’eliminazione delle conseguenze della violazione.