Qualificazione delle Stazioni Appaltanti: obbligatorietà dal 1° luglio 2023
Secondo quanto stabilito dal Nuovo Codice degli Appalti e, sulla base della comunicazione del Presidente dell’ANAC del 17 maggio, dal 1° luglio 2023 per le Stazioni Appaltanti non qualificate sarà bloccato il rilascio del CIG.
Nel dettaglio la nuova disposizione prevede che le amministrazioni non qualificate non potranno più realizzare affidamenti di lavori con importo superiore a 500.000 euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre non sarà necessaria la qualificazione per effettuare ordini sugli acquisti messi a disposizione delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori.
La qualificazione ha innanzitutto l’obiettivo di professionalizzare le stazioni stesse e quello di riorganizzare la pubblica amministrazione con lo scopo di conseguire maggiore qualità ed efficienza nella gestione delle gare eliminando le stazioni appaltanti inadeguate.
Tutte le amministrazioni pubbliche saranno perciò obbligate ad accedere al sito ANAC (possibile farlo già dal 1° giugno 2023) per poter usufruire del servizio online per la presentazione della domanda cui conseguirà la determinazione del livello di qualificazione essenziale per l’acquisizione del CIG relativo ad ogni specifico affidamento.
Per ottenere la qualificazione le stazioni appaltanti dovranno disporre di alcuni requisiti obbligatori, tra cui l’iscrizione all’AUSA, la possibilità di impiego di piattaforme di approvvigionamento digitale e il conseguimento di un punteggio minimo per i requisiti stessi stabilito dalle linee guida. In base al punteggio raggiunto la stazione appaltante otterrà un determinato livello di qualificazione che le permetterà di compiere procedure inerenti al proprio livello.
I livelli previsti per la progettazione e l’affidamento di lavori di importo a base di gara pari o superiore a 500.000 € sono tre:
- qualificazione di primo livello per importi fino a 1.000.000 €;
- qualificazione di secondo livello per importi fino alle soglie di rilevanza europea;
- qualificazione di terzo livello senza limiti di importo.
Tre livelli anche per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore a 140.000 €:
- qualificazione di primo livello per importi fino a 750.000 €;
- qualificazione di secondo livello per importi fino a 5.000.000 €;
- qualificazione di terzo livello senza limiti di importo.
Risultano esclusi dall’obbligo alcuni grandi soggetti iscritti di diritto all’elenco delle stazioni e delle centrali di committenza qualificate come il Ministero delle Infrastrutture, Consip, Invitalia, Difesa Servizi S.p.A., Agenzia del Demanio etc. e coloro operano nei settori speciali.
Riguardo i soggetti che non ricadono nell’ambito soggettivo della qualificazione, questi dovranno dichiararlo accedendo al servizio per la presentazione della domanda di qualificazione, mentre le stazioni appaltanti formate da unioni di comuni capoluogo di provincia e regioni potranno presentare la domanda di iscrizione con riserva.
Altra eccezione alla qualificazione è prevista qualora il RUP affermi che il contratto ricade in peculiari fattispecie che non prevedono la qualificazione.
Nel caso in cui in seguito alla presentazione della domanda di qualificazione la stazione appaltante risulti inidonea, il RUP potrà comunque dichiarare di possedere la qualificazione necessaria per il conseguimento del CIG sotto la propria responsabilità e attraverso un’autodichiarazione. A corredo dell’autodichiarazione il RUP dovrà anche specificare la tipologia del caso particolare che andrà a configurarsi come vera e propria deroga alla qualificazione stessa.
L’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate avrà una durata di due anni, ma a tre mesi dalla scadenza del sopraindicato periodo i responsabili dovranno accedere all’AUSA per aggiornare i propri dati.
L’ANAC potrà, in qualunque momento, attuare controlli sulle informazioni fornite dalle amministrazioni per confermare il livello di qualificazione e verificare l’attendibilità delle stesse.