Obblighi di pubblicazione e trasparenza: ANAC modifica la delibera n. 264
Con la delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, ANAC ha provveduto ad aggiornare e ad integrare la delibera n. 264 pubblicata originariamente lo scorso giugno, grazie a cui venivano forniti chiarimenti sulle modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicazione, secondo il nuovo Codice degli Appalti.
Sono state quindi introdotte nuove modalità di adempimento legate alla digitalizzazione del settore in grado di rendere ogni passaggio dell’intero ciclo di vita digitale del contratto più semplice ed immediato, grazie all’interoperabilità tra la BDNCP stessa e le piattaforme digitali certificate.
Vediamo di seguito cosa la nuova delibera stabilisce in tema di modalità, qualità e durata della pubblicazione per tutte le procedure avviate dopo il 1/1/2024:
1. le Stazioni Appaltanti e gli Enti Concedenti sono tenute a comunicare tempestivamente alla BDNCP tutti i dati e le informazioni individuati nell’articolo 10 del provvedimento di cui all’articolo 23 del Codice;
2. la trasmissione di tali dati alla BDNCP è assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale;
3. ai fini della trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP attraverso la PCP;
4. le Stazioni Appaltante nella sezione ‘amministrazione trasparente’ del proprio sito istituzionale un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP e tale collegamento garantisce l’accesso immediato ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto ed assicura la trasparenza dell’intera procedura;
5. le Stazioni Appaltanti pubblicano nella sezione ‘amministrazione trasparente’ del proprio sito istituzionale gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Sul tema della qualità dei dati oggetto di pubblicazione la delibera chiarisce che questi devono essere forniti nel rispetto di alcuni criteri di qualità, di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.
I dati oggetto di pubblicazione devono permanere in BDNCP e nella sezione ‘amministrazione trasparente’ della Stazione Appaltante e dell’Ente concedente per un periodo almeno di cinque anni.
In caso di mancata pubblicazione dei dati nella BDNCP viene applicata la disciplina sull’accesso civico semplice. La richiesta di accesso può essere presentata al RPCT al fine di verificare se tale omissione sia ascrivibile ai soggetti tenuti all’elaborazione o trasmissione dei dati. Ove sia appurato che la stazione appaltante/ente concedente abbia effettivamente trasmesso i dati alla BDNCP per il tramite della PCP, la suddetta richiesta di accesso è presentata al RPCT di ANAC, in qualità di amministrazione titolare della BDNCP.
Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, la BDNCP, la Stazione Appaltante e l’Ente Concedente, sono tenuti a conservare e a rendere disponibili i dati, gli atti e le informazioni al fine di soddisfare eventuali istanze di accesso civico generalizzato, secondo quanto stabilito dal decreto trasparenza.
In ogni caso sono le Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti stessi ad individuare, all’interno dei propri ‘piani di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza’, i soggetti cui spetta l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione degli atti oggetto di pubblicazione, e in caso di mancata trasmissione o di pubblicazione degli stessi sono previste sanzioni. Quando l’inadempimento dipende dal soggetto responsabile dell’elaborazione dei dati vengono applicati gli articoli 43 e 46 del decreto trasparenza.