D.Lgs. 66/2014: la riduzione delle stazioni appaltanti

L’entrata in vigore del D.Lgs. 66/2014 ha portato con sé un’ondata di cambiamenti ed innovazioni in ambito appalti, al fine di soddisfare quell’orientamento ormai ben noto dell’attuale manovra di governo volta alla razionalizzazione della spesa pubblica.

Ma cosa è cambiato nel panorama degli appalti?
Il cambiamento più importante investe sicuramente le stazioni appaltanti, il cui numero è stato ridotto alle 35 unità su tutto il territorio nazionale, rispetto alle 32000 attualmente esistenti.

Secondo il nuovo decreto, infatti, saranno individuati 35 “soggetti aggregatori”, tra cui saranno inclusi la Consip ed una centrale di committenza per ogni regione, ai quali dovranno fare riferimento le amministrazioni appaltanti per effettuare acquisti di beni e servizi ad di sopra di una certa soglia.

Chi individua i soggetti aggregatori e chi deve farne uso?
L’istituto che raccoglierà l’elenco dei soggetti aggregatori che provvederanno ad effettuare acquisti di beni e servizi è l’AUSA – Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti; i requisiti che dovranno avere i soggetti aggregatori, la tipologia di beni e servizi e le soglie al superamento delle quali le amministrazioni appaltanti hanno l’obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori, saranno fissati da un apposito DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) che ogni anno ne specificherà i dettagli; qualsiasi centrale di committenza voglia far parte di questo elenco di soggetti aggregatori dovrà inoltrarne richiesta direttamente all’Autorità, che provvederà a valutarne i requisiti secondo il DPCM.

Gli enti obbligati a ricorrere ai soggetti aggregatori sono le amministrazioni periferiche e statali centrali (escluse le scuole e le università), regioni, enti regionali, consorzi, associazioni ed enti del servizio sanitario nazionale, Comuni non capoluogo di provincia (prima del presente decreto l’obbligatorietà comprendeva solo i Comuni con un numero di abitanti non superiore a 5.000).

Cosa accade in mancanza di adempimento?
Mentre prima, nel caso di mancato adempimento, non era previsto nessun particolare provvedimento sanzionatorio, il presente decreto sancisce che l’Autorità non rilascerà alcun CIG alle stazioni appaltanti obbligate a ricorrere a Consip o ad un soggetto aggregatore, ponendo così un filtro per le lavorazioni delle gare d’appalto non previste dalle norme del decreto stesso.
Si precisa inoltre che secondo l’esecutivo tali vincoli sono limitati ai beni e servizi senza fare diretto riferimento ai lavori pubblici.

Chiaramente la drastica riduzione del numero delle stazioni appaltanti da 32000 a 35, se da un lato mette in moto una complessa macchina di revisione dell’intera gestione dell’iter procedurale delle gare d’appalto, dall’altro mira a snellire e a contenere gli sprechi attualmente in atto in termini di opere pubbliche, permettendo all’Autorità un controllo più repentino ed efficace sugli appalti, garantendo così un contenimento ed un risparmio della spesa pubblica.