Nella giornata di lunedì 25 Luglio 2022 è stato rilasciato l’aggiornamento della piattaforma GGAP che recepisce le modifiche introdotte da ANAC per la gestione dei dati sulle pari opportunità generazionali e di genere previste per gli appalti e le concessioni che riguardano gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Con il comunicato del 18 Dicembre 2019 ANAC ha dato nuove indicazioni alle stazioni appaltanti appartenenti ai settori speciali introducendo l’obbligo di trasmettere anche tutte le informazioni che caratterizzano la fase di esecuzione contrattuale specificando che: …… gli obblighi di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità […]

immagine_proroga.jpgCome indicato da ANAC nella FAQ A.42 sulla tracciabilità, consultabile cliccando qui

Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario.
Nei lavori la proroga del termine contrattuale comporta conseguenze del tutto diverse (vedi articolo 159 commi 8, 9 e 10 del d.P.R. n. 207/2010).

In tali circostanze, previste dal codice e limitate a casi molto ristretti, la proroga deve essere trasmessa proseguendo nella comunicazione delle schede di raccolta dati facenti riferimento al CIG già acquisito.

Diversamente, nel caso in cui la proroga tecnica superi alcuni parametri fondamentali (quali ad esempio: i termini temporali commisurati all’espletamento di un’ordinaria procedura di gara, e/o il superamento del quinto dell’importo contrattuale), deve essere acquisito un nuovo CIG:

  • indicando nell’oggetto che si tratta di un “CIG acquisito per proroga del contratto di cui al CIG numero XXXXXXXXXX”;
  • indicando come “scelta del contraente” il riferimento all’affidamento diretto;
  • procedendo all’invio delle successive comunicazioni delle schede di raccolta dati, alla stregua della trasmissione di quelli dovuti per qualsiasi altro CIG.

In tal caso il nuovo CIG dovrà essere:

  • riportato nella documentazione di proroga,
  • utilizzato come riferimento per la tracciabilità dei flussi finanziari e per la fatturazione degli importi che ricadono nella proroga contrattuale.
  • dovrà essere pubblicato, insieme al CIG originario, per adempiere agli obblighi di pubblicazione che derivano dalla legge 190/12.

Quando le stazioni appaltanti si trovano a dover procedere con l’acquisizione di un CIG, spesso vengono attanagliate da dubbi amletici in merito alle tempistiche delle comunicazioni da fare verso l’ANAC, soprattutto perché, a volte, capita che, sebbene non concorra l’estrema urgenza, per non interrompere l’operatività della stazione appaltante, è necessario procedere in tempi estremamente ristretti, per cui ci di dedica all’acquisizione del CIG solo in un secondo momento .

Molte amministrazioni nostre clienti, nel corso della nostra esperienza, ci hanno spesso sollevato la domanda: “Ma è possibile chiedere un CIG a posteriori?

Sebbene non dovrebbe essere corretto richiedere un CIG dopo la pubblicazione della gara, la letteratura esistente è stata carente finora, non ci sono mai state precise indicazioni e specifiche in merito.

Anac ha però fugato ogni dubbio pubblicando un comunicato l’8 agosto scorso, nel quale dichiara esplicitamente che:
le stazioni appaltanti che intendono avviare una gara, sono tenute ad acquisire il relativo CIG, anche in modalità smart, in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara.”

Quindi per rispettare le tempestiche previste, non è possibile formalizzare gli acquisti sul SIMOG una volta pubblicata la gara, ma occorre prima acquisire il CIG e proseguire poi con l’indizione della gara secondo i tempi indicati nel link che riportatimo di seguito, in funzione della tipologia di gara:

[Comunicato ANAC tempistiche richiesta CIG -> http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6552]

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L’articolo 7 comma 8 del D.Lgs 163/2006 (codice degli appalti) descrive gli Obblighi informativi che la Stazione Appaltante è tenuta a rispettare nei confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Nello stesso comma sono anche riportati gli importi delle sanzioni amministrative previste in caso di omessa trasmissione o di errata trasmissione delle informazioni:

Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell’Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.

L’invio di tali dati è dunque obbligatorio per la stazione appaltante e, nel caso non venga svolto con la dovuta attenzione, espone il RUP ad un procedimento sanzionatorio che può raggiungere anche importi molto elevati, soprattutto pensando al fatto che quanto riportato nel citato comma riguarda la singola procedura di gara.

Inviare informazioni corrette e coerenti con il reale andamento della gara e con il reale svolgimento del contratto d’appalto è, dunque, un’attività estremamente delicata ed importante, non solo per la possibilità che vengano irrorate sanzioni pecuniarie da parte dell’Authority, ma anche, e soprattutto, perché saranno proprio tali informazioni a caratterizzare il “comportamento più o meno corretto” della Stazione Appaltante stessa.

A testimonianza di ciò riprendiamo un articolo apparso sul Messaggero di Roma qualche mese fa nel quale troviamo scritto, tra le altre cose, quanto segue:

Sulla base del dossier dell’Anac, portato in procura dall’assessore ai trasporti Stefano Esposito, partiranno anche gli accertamenti della magistratura. L’azienda per ora si difende con una nota: «dai primi riscontri emerge che il dato medio degli affidamenti diretti è minore dell’1%». Per Alfonso Sabella, assessore alla Legalità del dimissionario sindaco Marino, i dati rilevano una discontinuità rispetto al passato: «nel 2011 era stato affidato in procedura aperta (con gara, ndr) il 58,45% della spesa per i lavori, nel 2015 il 68,15%».
Ma è scorrendo voce per voce l’elenco prodotto dalla banca dati di Cantone che si comprende come, anche dal 2013 al 2015, gli appalti siano stati affidati con negoziazioni e senza gara, spezzettando in lotti le commesse.

Appare dunque evidente, anche da questo fatto di cronaca, quanto siano centrali ed importanti le informazioni che vengono inviate dalla stazione appaltante alla “banca dati di Cantone” e quanto sia importante eseguire con grande perizia ed attenzione tale attività, senza trascurare il minimo dettaglio e senza considerare inutili informazioni che, in prima battuta, possono sembrare ridondanti o superflue.

14 Dicembre 2015 ANAC pubblica sul proprio sito le Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni, sancendo così l’istituzione dello UIS, Ufficio ispettivo dedicato alle attività di analisi e verifica all’avvio di procedimenti ispettivi.

All’interno del documento pubblicato viene dettagliato l’iter procedurale che il team ispettivo segue al fine di portare avanti l’ispezione secondo quanto previsto da norma.

E’ chiaramente un forte segnale da parte dell’Autorità Anticorruzione che ha deciso di incrementare e fortificare tutta un’area ora totalmente dedicata all’attività ispettiva, cruciale all’interno della lotta alla corruzione.

Un gran lavoro quindi da parte dell’ANAC che, grazie ai protocolli di intesa firmati con la Guardia di Finanza e con la Ragioneria Generale dello Stato, fa confluire l’attenzione sulle reali e concrete verifiche dei dati che le stazioni appaltanti sono tenute a mettere a disposizione.

Per ulteriori approfondimenti clicca qui.

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Chi lavora nell’ambito degli acquisti e si occupa della gestione di tutto il ciclo di vita dell’appalto, sa che una delle fasi più cruciali è la pubblicazione del bando (ex perfezionamento).

La criticità di tale fase è dovuta probabilmente a due cause:

1. perché la pubblicazione è una sorta di fase di “non ritorno”, questo perché una volta effettuata non è più possibile apportare modifiche alla gara/lotto che si sta gestendo, per qualsiasi modifica occorre richiede all’ANAC la stessa attraverso una richiesta tramite fax con i dettagli;

2. perché spesso e volentieri, a seconda delle procedure adottate, occorre inviare o meno determinati allegati (bando di gara, lettera d’invito, disciplinare, ect), ma non sempre le regole che regolano la loro trasmissione è chiara.

Ma entriamo nel dettaglio: quando e per quali procedure vanno inviati gli allegati in fase di perfezionamento?

Il Bando di gara va inviato quando si verificano le seguenti condizioni:

  • se l’importo della gara è maggiore o uguale a 500.000 euro;
  • se la scelta del contraente selezionata è: procedura aperta, procedura ristretta, dialogo competitivo o procedura negoziata previa pubblicazione;
  • se, in fase di inserimento dei dati, è stato specificata la voce procedura negoziata ex art. 204 comma 1 D.Lgs. 163/2006.

Per quanto concerne il Disciplinare, invece, questi può essere inviato; nei casi in cui sia previsto il bando di gara, l’inserimento di quest’ultimo è obbligatorio, mentre l’allegato del disciplinare è semplicemente facoltativo.

La pubblicazione della Lettera d’invito è obbligatoria se prevista dalle procedure di scelta del contraente selezionate, solitamente sono quelle procedure che prevedono la pubblicazione in due fasi. Si ricorda, inoltre, che secondo quanto chiarito nell’art. 204 del Codice, le lettere di invito non devono contenere al proprio interno dettagli ed indicazioni dei soggetti invitati.

La Rettifica viene ugualmente gestita e, a seconda che si tratti della rettifica di una pubblicazione o di una rettifica dell’avviso di aggiudicazione, è prevista la trasmissione del corrispondente allegato.

Il 16 Aprile 2015, l’Autorità ha divulgato un comunicato in cui chiarisce le specifiche per il corretto calcolo dell’importo stimato dell’appalto e la corretta individuazione della scelta del contraente.

Questo comunicato è nato dall’evidenza che l’ANAC ha avuto in questi anni di un’errata interpretazione dell’articolo 29 del Codice dei contratti.

Come calcolare l’importo presunto dell’appalto?
Secondo tale comunicato, l’importo presunto va calcolato considerando “il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti, considerando la potenziale variazione in termini di quantità e valore, ed il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio se questo è superiore a dodici mesi”.

Ma come si comportano le stazioni appaltanti?
L’Autorità, al fine di valutare la portata dell’anomalia nell’applicazione del Codice, ha tenuto un’indagine sui Comuni capoluoghi di provincia su tutto il territorio nazionale.

L’analisi ha individuato 90 comuni su 116 per cui emergono delle sistematiche ripetizioni contrattuali che risultano anomale; si è avuta evidenza, inoltre, che circa 10 Comuni hanno effettuato degli affidamenti diretti o in economia con stesso CPV (il dato che individua la prestazione oggetto del contratto e che è stato tenuto in considerazione come elemento decisivo per l’indagine) per importi complessivi superiori al milione di euro, cioè quintuplicando il valore consentito dalla norma.

Tale analisi, quindi, ha evidenziato un’allarmante e diffusa disapplicazione delle specifiche per il calcolo dell’importo presunto dell’appalto e dell’utilizzo arbitrario di procedura di scelta del contraente secondo la normativa vigente.
L’Autorità procederà poi con approfondimenti istruttori per i casi di anomalie rilevanti rispetto alle soglie consentite.

Riportiamo di seguito il link per l’accesso ai dati dell’indagine effettuata da ANAC suddivisi per Comuni:
Tabelle di Monitoraggio Comuni.

E’ ben noto che per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro è possibile (ma non obbligatorio) ricorrere alla procedura di acquisizione semplificata del CIG, meglio conosciuto come SMARTCIG.

Per acquisire lo SmartCIG occorre collegarsi ad un sistema dell’ANAC dedicato esclusivamente a questi CIG semplificati, diverso dal SIMOG dove vengono invece richiesti i CIG.

L’Autorità ha messo a disposizione questo sistema per semplificare alcune procedure e limitare l’inserimento di dati in fase di acquisizione, ma non ha sancito l’obbligo di ricorrere agli SmartCIG per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 Euro. Infatti, le stazioni appaltanti possono decidere di utilizzare il CIG anche per questa tipologia ci affidamento, come si evince dal punto 1 di una nota dell’ANAC che dichiara: “[…Lo Smart CIG può essere acquisito, ai soli fini della tracciabilità, esclusivamente per le seguenti fattispecie contrattuali di lavori, servizi e forniture:..].

Ma quali vantaggi otterrei nel richiedere un CIG invece che uno SmartCIG?

Nasce spontanea una domanda: perché dovrei richiedere un CIG per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, inserendo alcune informazioni in più, quando posso utilizzare un sistema semplificato?!

Tale osservazione è sicuramente molto valida in quanto, mentre la richiesta di uno SmartCIG comporta l’inserimento di pochi dati preliminari e la sua successiva rendicontazione, l’utilizzo di un CIG al suo posto comporterà l’obbligo di inserire qualche dato in più e di eseguire anche la fase di perfezionamento.

C’è però da considerare che l’utilizzo dello SmartCIG, per quanto semplifichi notevolmente le attività nei confronti di ANAC relativamente alla tracciabilità non porta alcun vantaggio, rispetto al CIG, per gli obblighi sull’anticorruzione (art.1 comma 32 L.190) e Trasparenza (D.Lgs 33), in quanto anche per gli smartCIG devono essere gestite le informazioni che dovranno poi essere utilizzate per la produzione dei dati da pubblicare sul sito istituzionale della stazione appaltante.

Gli utenti quindi, oltre ad operare sui sistemi di ANAC (SIMOG o SMARTCIG), dovranno conservare nei loro sistemi software le informazioni necessarie per eseguire gli altri adempimenti, sia che si tratti di un CIG sia che si tratti di uno SmartCIG.

E se il sistema software, di proprietà della stazione appaltante, fosse in grado di comunicare su canale telematico con i sistemi di ANAC ?
Avrei indubbiamente un enorme vantaggio nella gestione dei dati, non dovendo più digitare più volte le stesse informazioni in sistemi differenti.

Ma ciò è possibile ?

La risposta a questa domanda è parzialmente affermativa in quanto solo il sistema SIMOG espone un’infrastruttura di cooperazione applicativa in grado di recepire queste informazioni, mentre il sistema degli SmartCIG è telematicamente irraggiungibile.

Rinunciando all’utilizzo degli SmartCIG quindi siamo in grado di costruire un processo operativo che consente agli utenti di utilizzare un unico sistema interno per la gestione di tutte le informazioni e di trasmetterle telematicamente al sistema SIMOG di ANAC.

Il medesimo sistema interno sarà utilizzabile anche per adempiere agli obblighi di pubblicazione senza che questo rappresenti un onere ulteriore per l’utente.

In una situazione del genere conviene ancora utilizzare gli SmartCIG ?

Solitamente un affidamento di lavori/servizi/forniture si sviluppa e viene gestito attraverso una serie di fasi, quali:

  • creazione gara, acquisizione codice gara e CIG
  • negoziazione e aggiudicazione
  • inizio esecuzione del contratto
  • esecuzione e avanzamento del contratto
  • conclusione del contratto
  • collaudo.

Poi a seconda della tipologia di affidamento e del verificarsi di alcuni eventi, è possibile inviare schede relative a varianti, subappalti, accordi bonari, ritardi o sospensioni, istanze di recesso o accordi bonari.

Essendo le tipologie di affidamenti molto variegate, spesso può capitare di non aver ben chiare le regole che determinano l’invio o meno di una scheda piuttosto che di un’altra e le informazioni che occorre comunicare in funzione di quella scheda.

Andiamo di seguito a chiarire in quali casi occorre inviare la scheda di conclusione.
I casi per cui è prevista la scheda di conclusione sono i seguenti:

per i settori ordinari

  • contratti sopra soglia (intendendo come soglia quella di 40.000 k, come da comunicato ANAC)
  • accordo quadro sopra soglia
  • adesione con successivo confronto competitivo sopra soglia
  • adesione con successivo confronto competitivo sopra soglia

per i settori speciali

  • contratti sopra soglia, per i settori speciali non è obbligatoria, salvo il caso di interruzione anticipata dell’esecuzione del contratto
  • accordo quadro sopra soglia.

Quali informazioni sono obbligatorie per l’invio della scheda di conclusione?

Per inviare la scheda di conclusione occorre specificare la data di ultimazione dei lavori ed in caso di interruzione la motivazione della risoluzione del contratto.

Sarebbe fortemente utile poter disporre di uno strumento che guidi l’operatore nella compilazione dei dati dando evidenza delle carenze informative prima che vengano inviate al SIMOG.
GGAP è in grado, prima di inoltrare le informazioni al SIMOG, di evidenziare i campi dove mancano le informazioni e portare l’utente direttamente sull’errore segnalato. Per ulteriori informazioni clicca qui.