Obblighi informativi verso ANAC e sanzioni previste per il RUP

,

L’articolo 7 comma 8 del D.Lgs 163/2006 (codice degli appalti) descrive gli Obblighi informativi che la Stazione Appaltante è tenuta a rispettare nei confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Nello stesso comma sono anche riportati gli importi delle sanzioni amministrative previste in caso di omessa trasmissione o di errata trasmissione delle informazioni:

Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell’Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.

L’invio di tali dati è dunque obbligatorio per la stazione appaltante e, nel caso non venga svolto con la dovuta attenzione, espone il RUP ad un procedimento sanzionatorio che può raggiungere anche importi molto elevati, soprattutto pensando al fatto che quanto riportato nel citato comma riguarda la singola procedura di gara.

Inviare informazioni corrette e coerenti con il reale andamento della gara e con il reale svolgimento del contratto d’appalto è, dunque, un’attività estremamente delicata ed importante, non solo per la possibilità che vengano irrorate sanzioni pecuniarie da parte dell’Authority, ma anche, e soprattutto, perché saranno proprio tali informazioni a caratterizzare il “comportamento più o meno corretto” della Stazione Appaltante stessa.

A testimonianza di ciò riprendiamo un articolo apparso sul Messaggero di Roma qualche mese fa nel quale troviamo scritto, tra le altre cose, quanto segue:

Sulla base del dossier dell’Anac, portato in procura dall’assessore ai trasporti Stefano Esposito, partiranno anche gli accertamenti della magistratura. L’azienda per ora si difende con una nota: «dai primi riscontri emerge che il dato medio degli affidamenti diretti è minore dell’1%». Per Alfonso Sabella, assessore alla Legalità del dimissionario sindaco Marino, i dati rilevano una discontinuità rispetto al passato: «nel 2011 era stato affidato in procedura aperta (con gara, ndr) il 58,45% della spesa per i lavori, nel 2015 il 68,15%».
Ma è scorrendo voce per voce l’elenco prodotto dalla banca dati di Cantone che si comprende come, anche dal 2013 al 2015, gli appalti siano stati affidati con negoziazioni e senza gara, spezzettando in lotti le commesse.

Appare dunque evidente, anche da questo fatto di cronaca, quanto siano centrali ed importanti le informazioni che vengono inviate dalla stazione appaltante alla “banca dati di Cantone” e quanto sia importante eseguire con grande perizia ed attenzione tale attività, senza trascurare il minimo dettaglio e senza considerare inutili informazioni che, in prima battuta, possono sembrare ridondanti o superflue.