Affidamenti sotto i 40.000 Euro: CIG o SmartCIG?

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E’ ben noto che per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro è possibile (ma non obbligatorio) ricorrere alla procedura di acquisizione semplificata del CIG, meglio conosciuto come SMARTCIG.

Per acquisire lo SmartCIG occorre collegarsi ad un sistema dell’ANAC dedicato esclusivamente a questi CIG semplificati, diverso dal SIMOG dove vengono invece richiesti i CIG.

L’Autorità ha messo a disposizione questo sistema per semplificare alcune procedure e limitare l’inserimento di dati in fase di acquisizione, ma non ha sancito l’obbligo di ricorrere agli SmartCIG per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 Euro. Infatti, le stazioni appaltanti possono decidere di utilizzare il CIG anche per questa tipologia ci affidamento, come si evince dal punto 1 di una nota dell’ANAC che dichiara: “[…Lo Smart CIG può essere acquisito, ai soli fini della tracciabilità, esclusivamente per le seguenti fattispecie contrattuali di lavori, servizi e forniture:..].

Ma quali vantaggi otterrei nel richiedere un CIG invece che uno SmartCIG?

Nasce spontanea una domanda: perché dovrei richiedere un CIG per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, inserendo alcune informazioni in più, quando posso utilizzare un sistema semplificato?!

Tale osservazione è sicuramente molto valida in quanto, mentre la richiesta di uno SmartCIG comporta l’inserimento di pochi dati preliminari e la sua successiva rendicontazione, l’utilizzo di un CIG al suo posto comporterà l’obbligo di inserire qualche dato in più e di eseguire anche la fase di perfezionamento.

C’è però da considerare che l’utilizzo dello SmartCIG, per quanto semplifichi notevolmente le attività nei confronti di ANAC relativamente alla tracciabilità non porta alcun vantaggio, rispetto al CIG, per gli obblighi sull’anticorruzione (art.1 comma 32 L.190) e Trasparenza (D.Lgs 33), in quanto anche per gli smartCIG devono essere gestite le informazioni che dovranno poi essere utilizzate per la produzione dei dati da pubblicare sul sito istituzionale della stazione appaltante.

Gli utenti quindi, oltre ad operare sui sistemi di ANAC (SIMOG o SMARTCIG), dovranno conservare nei loro sistemi software le informazioni necessarie per eseguire gli altri adempimenti, sia che si tratti di un CIG sia che si tratti di uno SmartCIG.

E se il sistema software, di proprietà della stazione appaltante, fosse in grado di comunicare su canale telematico con i sistemi di ANAC ?
Avrei indubbiamente un enorme vantaggio nella gestione dei dati, non dovendo più digitare più volte le stesse informazioni in sistemi differenti.

Ma ciò è possibile ?

La risposta a questa domanda è parzialmente affermativa in quanto solo il sistema SIMOG espone un’infrastruttura di cooperazione applicativa in grado di recepire queste informazioni, mentre il sistema degli SmartCIG è telematicamente irraggiungibile.

Rinunciando all’utilizzo degli SmartCIG quindi siamo in grado di costruire un processo operativo che consente agli utenti di utilizzare un unico sistema interno per la gestione di tutte le informazioni e di trasmetterle telematicamente al sistema SIMOG di ANAC.

Il medesimo sistema interno sarà utilizzabile anche per adempiere agli obblighi di pubblicazione senza che questo rappresenti un onere ulteriore per l’utente.

In una situazione del genere conviene ancora utilizzare gli SmartCIG ?