Tracciabilità attenuata: la gestione dei “non CIG”

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La legge 136/2010 regola la tracciabilità dei flussi finanziari, tale normativa rappresenta lo strumento di riferimento pensato per arginare le infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici, il fine è quello di rendere trasparenti tutte le operazioni finanziarie legate ai contratti pubblici. Pertanto la gran parte degli acquisti effettuati dalle stazioni appaltanti sono soggetti alla tracciabilità attraverso l’assegnazione del codice CIG rilasciato dall’AVCP.

Vi sono però dei casi particolari per i quali cui decade l’obbligo di richiedere il CIG che è molto importante conoscere e che riguardano:

  • le spese economali, con la determinazione n.8/2010 l’AVCP ha chiarito tali spese comprendono spese pronto cassa della stazione appaltante, come spese effettuate dai cassieri per pagamenti di valori bollati, imposte e diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali. Tali spese devono essere regolamentate dall’ordinamento interno della stazione appaltante e sono soggette a procedure semplificate proprio perché rientrano nella responsabilità delle stazione appaltante stessa;
  • i contratti aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a, prima parte, del Codice);
  • i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c, del Codice);
  • i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1, lett. e) del Codice);
  • i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196);
  • gli appalti di cui all’articolo 19, comma 2, del Codice;
  • gli appalti aggiudicati per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all’articolo 25 del Codice;
  • il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate;
  • l’amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 125, comma 3 del Codice;
  • gli affidamenti diretti a società in house;
  • i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate;
  • gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori;
  • gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego);
  • le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d’appalto);
  • l’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone i condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi (vedi det. 4/2011, par. 4.6);
  • le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento;
  • i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative (vedi determinazione n. 4/2011, par. 4.11);
  • i contratti relativi a patrocini legali inquadrabili come prestazioni d’opera intellettuale;
  • i contratti dell’Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto.

In tutti questi casi decade per la stazione appaltante l’obbligo di acquisire il CIG per la tracciabilità dell’appalto.

Sebbene tale omissione sia consentita per gli obblighi di trasmissione delle informazioni ad AVCP lo stesso concetto non è applicabile agli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge 190 “anticorruzione”.

Per questa seconda tipologia di adempimento infatti, al fine di evitare che la mancata pubblicazione di questa tipologia di spesa possa essere interpretata come una volontaria omissione informativa, è opportuno che ciascuna stazione appaltante valorizzi nel file XML previsto dalla Legge 190, il campo CIG con una sequenza numerica composta da dieci 0 (CIG 0000000000).