Decreto Legislativo 163/06: il SIMOG e gli obblighi di trasmissione AVCP

L’art. 7 comma 8 del decreto legislativo 163 – Codice degli appalti pubblici – definisce le attività che la stazione appaltante deve eseguire per adempiere agli obblighi di trasmissione delle informazioni riguardanti gli appalti pubblici all’AVCP.

In particolare il testo della legge e le sue successive modificazioni ci dicono che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all’Osservatorio dei contratti pubblici un insieme di informazioni che caratterizzano il ciclo di vita dell’appalto dalla nascita dell’esigenza fino al fine lavori.

La quantità e la tipologia di informazioni da comunicare all’osservatorio è diversa in funzione di alcune variabili importanti che caratterizzano l’appalto/acquisto come:

  • la tipologia di appalto, se ordinario o speciale e se di tipo lavori, servizi o forniture;
  • l’importo dell’appalto;

Per la trasmissione di tali informazioni la normativa prevedeva inizialmente una soglia economica di €150.000 che è stata successivamente ridotta ad €. 40.000 dall’Autorità di Vigilanza con il comunicato del 22 Ottobre 2013, pertanto:

  1. Per i contratti di lavori, servizi e forniture, di importo pari o superiore a 40.000, dovranno essere inviati: per i settori ordinari, i dati relativi all’intero ciclo di vita dell’appalto; per i settori speciali fino all’aggiudicazione compresa, secondo le specifiche indicate nel richiamato Comunicato del 4 aprile 2008. Per le medesime fattispecie di importo inferiore a 40.000 euro, sarà necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG.
  2. Per i contratti parzialmente esclusi di cui artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del DLgs 163/2006 di importo pari o superiore a 40.000 euro, dovranno essere inviati i dati fino alla fase di aggiudicazione compresa, secondo le specifiche indicate nel Comunicato del 14 dicembre 2010. Per le medesime fattispecie di importo inferiore a 40.000 euro, sarà necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG.
  3. Per i contratti relativi alle fattispecie di seguito elencate, ferme restando le modalità di trasmissione dei dati di cui al Comunicato del 14 dicembre 2010, si precisa che:
    • i dati relativi agli accordi quadro e fattispecie consimili di importo pari o superiore a 40.000 euro, dovranno essere comunicati relativamente alla fase di aggiudicazione ed eventuale stipula del contratto;
    • i dati relativi ai contratti discendenti dagli accordi quadro e fattispecie consimili di importo pari o superiore a 40.000 euro, dovranno essere comunicati: per i settori ordinari e speciali secondo le indicazioni di cui al punto 1; per i contratti parzialmente esclusi, secondo le indicazioni di cui al punto 2.

Indipendentemente dalla quantità e tipologia dei dati richiesti per ogni fattispecie contrattuale non va dimenticato che la mancata o errata trasmissione delle informazioni viene sanzionata dall’AVCP in funzione di quanto riportato al comma 8 dell’art. 7 del D.Lgs 163 ovvero:

il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell’Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.

Per la raccolta di queste informazioni l’autorità di vigilanza ha reso disponibile una piattaforma software denominata SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) che mette a disposizione delle stazioni appaltanti tutte le funzionalità necessarie per:

  • la richiesta del codice gara (CIG);
  • la definizione dei requisiti di gara che sarà inviata al sistema AVCPass;
  • la pubblicazione/perfezionamento della gara;
  • la sua aggiudicazione;
  • l’invio delle informazioni che caratterizzano la fase di esecuzione contrattuale.