Legge 190/2012: l’anticorruzione nella PA

La legge 190 del 06 novembre 2012 è la normativa relativa alle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. Tale norma, che si divide in due articoli, il primo formato da (83 commi) ed il secondo relativo alla clausola di invarianza della spesa, nasce dall’esigenza di operare un forte intervento di lotta alla corruzione negli ambienti della PA portando con sè un orientamento ad operare azioni preventive al fine di arginare questo tipo di crimine.

Le funzioni dell’Autorità Anticorruzione secondo il d.lgs 190/2012
Per raggiungere tali obiettivi è stato necessario istituire un organo di vigilanza per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (d.lgs. 150/2009), le cui funzioni sono:

  • approvazione del Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica;
  • analisi delle cause e degli estremi del verificarsi di azioni di corruzione individuando gli interventi per favorirne la prevenzione;
  • collaborazioni e consultazioni con analoghi organismi stranieri, con organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
  • emanazione di pareri facoltativi rispetto ad organi statali e alle PA;
  • espressione di pareri facoltativi in relazione ad incarichi esterni dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici;
  • redazione e presentazione al Parlamento di una relazione annuale sull’attività di lotta alla corruzione e all’illegalità nella PA e sull’effettiva efficacia delle disposizioni vigenti.

L’introduzione della legge 190/2012 ha chiaramente investito soprattutto le stazioni appaltanti imponendo loro nuovi obblighi e adempimenti, la cui inosservanza comporta l’avvio di azioni sanzionatorie.

La trasparenza secondo l’ANAC e il file XML
Le pubbliche amministrazioni sono obbligate innanzitutto a rendere pubbliche, accessibili e fruibili tutte le informazioni relative ai procedimenti delle gare d’appalto per garantire la trasparenza dell’attività amministrativa attraverso la comunicazione dei dati previsti dalla norma all’ANAC e la loro pubblicazione sui propri siti istituzionali.

Il file di dati richiesto, il famigerato XML, deve essere pubblicato entro il 31 gennaio dell’anno successivo e contenere le seguenti informazioni:

  • struttura proponente
  • oggetto del bando
  • elenco operatori economici invitati a partecipare
  • aggiudicatario
  • importo aggiudicazione
  • tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
  • importo delle somme liquidate.

La funzione di anticorruzione ed il carattere di trasparenza hanno acquisito con il tempo un fortissimo valore all’interno dei procedimenti delle opere pubbliche, tanto da catalizzare l’attenzione sull’Autorità che si occupa della gestione e della tutela di questi elementi e da farne protagonista di uno degli articoli del D. Lgs 90 24 giugno 2014 emanato dal Governo Renzi (per ulteriori dettagli si rimanda all’articolo sull’ANAC del presente blog).