{"id":1616,"date":"2014-06-06T12:21:29","date_gmt":"2014-06-06T10:21:29","guid":{"rendered":"http:\/\/ggap.it\/?p=1616"},"modified":"2022-03-12T11:28:10","modified_gmt":"2022-03-12T10:28:10","slug":"decreto-legislativo-163-06-il-simog-e-gli-obblighi-di-trasmissione-avcp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ggap.it\/?p=1616","title":{"rendered":"Decreto Legislativo 163\/06: il SIMOG e gli obblighi di trasmissione AVCP"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019<strong>art. 7 comma 8 del decreto legislativo 163<\/strong> &#8211; Codice degli appalti pubblici &#8211; definisce le attivit\u00e0 che la stazione appaltante deve eseguire per adempiere agli obblighi di trasmissione delle informazioni riguardanti gli appalti pubblici all\u2019AVCP.<\/p>\n<p>In particolare il testo della legge e le sue successive modificazioni ci dicono che <strong>le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori<\/strong> sono tenuti a comunicare all&#8217;Osservatorio dei contratti pubblici un insieme di informazioni che caratterizzano il ciclo di vita dell\u2019appalto dalla nascita dell\u2019esigenza fino al fine lavori.<\/p>\n<p>La quantit\u00e0 e la tipologia di informazioni da comunicare all\u2019osservatorio \u00e8 diversa in funzione di alcune variabili importanti che caratterizzano l\u2019appalto\/acquisto come:<\/p>\n<ul>\n<li> la tipologia di appalto, se ordinario o speciale e se di tipo lavori, servizi o forniture;<\/li>\n<li> l\u2019importo dell\u2019appalto;<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per la trasmissione di tali informazioni la normativa prevedeva inizialmente una soglia economica di \u20ac150.000 che \u00e8 stata successivamente ridotta ad \u20ac. 40.000 dall\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza  con il <a href=\"http:\/\/www.avcp.it\/portal\/public\/classic\/AttivitaAutorita\/AttiDellAutorita\/_Atto?ca=5522\">comunicato del 22 Ottobre 2013<\/a>, pertanto:<\/p>\n<ol>\n<li> Per i contratti di lavori, servizi e forniture, di importo pari o superiore a 40.000, dovranno essere inviati: per i settori ordinari, i dati relativi all\u2019intero ciclo di vita dell\u2019appalto; per i settori speciali fino all\u2019aggiudicazione compresa, secondo le specifiche indicate nel richiamato <a href=\"http:\/\/www.avcp.it\/portal\/public\/classic\/AttivitaAutorita\/AttiDellAutorita\/_Atto?ca=3435\">Comunicato del 4 aprile 2008<\/a>. Per le medesime fattispecie di importo inferiore a 40.000 euro, sar\u00e0 necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG.<\/li>\n<li> Per i contratti parzialmente esclusi di cui artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del DLgs 163\/2006 di importo pari o superiore a 40.000 euro,  dovranno essere inviati i dati fino alla fase di aggiudicazione compresa, secondo le specifiche indicate nel <a href=\"http:\/\/www.avcp.it\/portal\/public\/classic\/AttivitaAutorita\/AttiDellAutorita\/_Atto?ca=4457\">Comunicato del 14 dicembre 2010<\/a>. Per le medesime fattispecie di importo inferiore a 40.000 euro, sar\u00e0 necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG.<\/li>\n<li> Per i contratti relativi alle fattispecie di seguito elencate, ferme restando le modalit\u00e0 di trasmissione dei dati di cui al <a href=\"http:\/\/www.avcp.it\/portal\/public\/classic\/AttivitaAutorita\/AttiDellAutorita\/_Atto?ca=4457\">Comunicato del 14 dicembre 2010<\/a>, si precisa che:\n<ul>\n<li> i dati relativi agli accordi quadro e fattispecie consimili di importo pari o superiore a 40.000 euro, dovranno essere comunicati relativamente alla fase di aggiudicazione ed eventuale stipula del contratto;<\/li>\n<li> i dati relativi ai contratti discendenti dagli accordi quadro e fattispecie consimili di importo pari o superiore a 40.000 euro, dovranno essere comunicati: per i settori ordinari e speciali secondo le indicazioni di cui al punto 1; per i contratti parzialmente esclusi, secondo le indicazioni di cui al punto 2.<br \/>\n<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>Indipendentemente dalla quantit\u00e0 e tipologia dei dati richiesti per ogni fattispecie contrattuale non va dimenticato che <strong>la mancata o errata trasmissione delle informazioni viene sanzionata dall&#8217;AVCP<\/strong> in funzione di quanto riportato al comma 8 dell&#8217;art. 7 del D.Lgs 163 ovvero: <\/p>\n<blockquote><p>il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti \u00e8 sottoposto, con provvedimento dell&#8217;Autorit\u00e0, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione \u00e8 elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.<\/p><\/blockquote>\n<p>Per la raccolta di queste informazioni l&#8217;autorit\u00e0 di vigilanza ha reso disponibile una piattaforma software denominata <strong>SIMOG<\/strong> (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) che mette a disposizione delle stazioni appaltanti tutte le funzionalit\u00e0 necessarie per:<\/p>\n<ul>\n<li> la richiesta del codice gara (CIG);<\/li>\n<li> la definizione dei requisiti di gara che sar\u00e0 inviata al sistema AVCPass;<\/li>\n<li> la pubblicazione\/perfezionamento della gara;<\/li>\n<li> la sua aggiudicazione;<\/li>\n<li> l&#8217;invio delle informazioni che caratterizzano la fase di esecuzione contrattuale.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019art. 7 comma 8 del decreto legislativo 163 &#8211; Codice degli appalti pubblici &#8211; definisce le attivit\u00e0 che la stazione appaltante deve eseguire per adempiere agli obblighi di trasmissione delle informazioni riguardanti gli appalti pubblici all\u2019AVCP. 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